LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 – Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 – Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Vigente al: 24-6-2016

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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
                              Finalita'
1. La Repubblica:
a) garantisce il pieno rispetto della dignita' umana e i  diritti  di
liberta'  e  di autonomia della persona handicappata e ne promuove la
piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro  e  nella
societa';
b)  previene  e  rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo
sviluppo  della  persona  umana,  il  raggiungimento  della   massima
autonomia  possibile  e  la partecipazione della persona handicappata
alla vita della collettivita', nonche' la realizzazione  dei  diritti
civili, politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da
minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le
prestazioni  per  la  prevenzione,  la cura e la riabilitazione delle
minorazioni, nonche' la tutela giuridica ed economica  della  persona
handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di
esclusione sociale della persona handicappata.
                               Art. 2.
                          Principi generali
1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia  di
diritti,    integrazione   sociale   e   assistenza   della   persona
handicappata.  Essa  costituisce  inoltre  riforma  economico-sociale
della Repubblica, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale per
il   Trentino-Alto  Adige,  approvato  con  legge  costituzionale  26
febbraio 1948, n. 5.
                               Art. 3.
                       Soggetti aventi diritto
1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che  e'  causa  di
difficolta'   di   apprendimento,  di  relazione  o  di  integrazione
lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale  o
di emarginazione.
2.  La  persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in
suo  favore  in  relazione  alla  natura  e  alla  consistenza  della
minorazione,  alla  capacita'  complessiva individuale residua e alla
efficacia delle terapie riabilitative.
3.  Qualora  la  minorazione,  singola  o  plurima,   abbia   ridotto
l'autonomia   personale,  correlata  all'eta',  in  modo  da  rendere
necessario un intervento  assistenziale  permanente,  continuativo  e
globale  nella  sfera  individuale  o  in  quella  di  relazione,  la
situazione   assume   connotazione   di   gravita'.   Le   situazioni
riconosciute  di gravita' determinano priorita' nei programmi e negli
interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli  apolidi,
residenti,   domiciliati  o  aventi  stabile  dimora  nel  territorio
nazionale. Le relative prestazioni sono  corrisposte  nei  limiti  ed
alle  condizioni  previste  dalla  vigente  legislazione o da accordi
internazionali.
                               Art. 4. 
                     Accertamento dell'handicap 
 
  1. Gli accertamenti relativi alla  minorazione,  alle  difficolta',
alla  necessita'  dell'intervento  assistenziale  permanente  e  alla
capacita' complessiva individuale residua,  di  cui  all'articolo  3,
sono effettuati dalle unita' sanitarie locali mediante le commissioni
mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre  1990,  n.  295,
che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto  nei  casi
da esaminare, in servizio presso le unita' sanitarie locali. (2) (16)
((19)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 27 agosto 1993, n. 324, convertito con modificazioni  dalla
L. 27 ottobre 1993, n. 423, ha disposto (con l'art. 2, comma  2)  che
"Qualora la commissione medica di cui all'articolo 4  della  legge  5
febbraio 1992, n. 104, non si pronunci  entro  novanta  giorni  dalla
presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via
provvisoria, ai soli fini  previsti  dall'articolo  33  della  stessa
legge, da  un  medico  specialista  nella  patologia  denunciata,  in
servizio  presso  l'unita'  sanitaria  locale  da  cui  e'  assistito
l'interessato". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3-bis) che "La commissione
medica di cui all'articolo 4 della legge 5  febbraio  1992,  n.  104,
deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria  competenza
di cui al medesimo articolo 4, entro centottanta giorni dalla data di
presentazione della domanda". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 19, comma 11) che "Le
commissioni mediche di cui all'articolo  4  della  legge  5  febbraio
1992, n. 104, nei  casi  di  valutazione  della  diagnosi  funzionale
costitutiva del diritto  all'assegnazione  del  docente  di  sostegno
all'alunno  disabile,  sono  integrate   obbligatoriamente   con   un
rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.L. 27 agosto 1993, n. 324, convertito con modificazioni  dalla
L. 27 ottobre 1993, n. 423, come modificato dal D.L. 24 giugno  2014,
n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014,  n.  114
ha disposto: 
  - (con l'art. 2, comma 2) che "Qualora la commissione medica di cui
all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non  si  pronunci
entro quarantacinque giorni dalla presentazione  della  domanda,  gli
accertamenti sono  effettuati,  in  via  provvisoria,  ai  soli  fini
previsti dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e
dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da un
medico  specialista  nella  patologia  denunciata  ovvero  da  medici
specialisti nelle patologie denunciate, in servizio  presso  l'unita'
sanitaria locale da cui e' assistito l'interessato."; 
  - (con l'art. 2, comma 3-bis) che "La  commissione  medica  di  cui
all'articolo  4  della  legge  5  febbraio   1992,   n.   104,   deve
pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di  propria  competenza  di
cui al medesimo articolo  4,  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
presentazione della domanda. ". 
                               Art. 5.
            Principi generali per i diritti della persona
                            handicappata
1. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia
e  la  realizzazione  dell'integrazione   sociale   sono   perseguite
attraverso i seguenti obiettivi:
a)   svilluppare   la   ricerca   scientifica,  genetica,  biomedica,
psicopedagogica,  sociale  e  tecnologica  anche  mediante  programmi
finalizzati  concordati  con  istituzioni  pubbliche  e  private,  in
particolare con le sedi universitarie,  con  il  Consiglio  nazionale
delle  ricerche (CNR), con i servizi sanitari e sociali, considerando
la persona handicappata e la sua  famiglia,  se  coinvolti,  soggetti
partecipi e consapevoli della ricerca;
b)  assicurare  la  prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e
precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause;
c)  garantire  l'intervento  tempestivo  dei  servizi  terapeutici  e
riabilitativi,  che  assicuri il recupero consentito dalle conoscenze
scientifiche   e   dalle   tecniche   attualmente   disponibili,   il
mantenimento  della  persona  handicappata  nell'ambiente familiare e
sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale;
d)   assicurare   alla   famiglia    della    persona    handicappata
un'informazione  di  carattere  sanitario e sociale per facilitare la
comprensione dell'evento, anche in  relazione  alle  possibilita'  di
recupero e di integrazione della persona handicappata nella societa';
e)  assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio-
sanitari la collaborazione della famiglia, della  comunita'  e  della
persona handicappata, attivandone le potenziali capacita';
f)  assicurare  la prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi
di maturazione e di sviluppo del bambino e del  soggetto  minore  per
evitare o constatare tempestivamente l'insorgenza della minorazione o
per ridurre e superare i danni della minorazione sopraggiunta;
g)   attuare  il  decentramento  territoriale  dei  servizi  e  degli
interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero  della
persona  handicappata,  assicurando il coordinamento e l'integrazione
con gli altri  servizi  territoriali  sulla  base  degli  accordi  di
programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
h)  garantire  alla  persona  handicappata  e  alla famiglia adeguato
sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale  o
familiare,   strumenti   e  sussidi  tecnici,  prevedendo,  nei  casi
strettamente necessari e per il  periodo  indispensabile,  interventi
economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al
presente articolo;
i)  promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di associazioni,
iniziative permanenti  di  informazione  e  di  partecipazione  della
popolazione,  per  la  prevenzione  e  per la cura degli handicap, la
riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne e' colpito;
l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti piu'  idonei
anche al di fuori della circoscrizione territoriale;
m)  promuovere  il  superamento  di  ogni forma di emarginazione e di
esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi  previsti
dalla presente legge.
                               Art. 6.
                   Prevenzione e diagnosi precoce
1. Gli interventi per  la  prevenzione  e  la  diagnosi  prenatale  e
precoce  delle minorazioni si attuano nel quadro della programmazione
sanitaria di cui agli articoli 53 e 55 della legge 23 dicembre  1978,
n. 833, e successive modificazioni.
2.  Le  regioni, conformemente alle competenze e alle attribuzioni di
cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e alla legge 23 dicembre  1978,
n. 833, e successive modificazioni, disciplinano entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge:
a)  l'informazione  e  l'educazione sanitaria della popolazione sulle
cause e sulle conseguenze dell'handicap, nonche' sulla prevenzione in
fase preconcezionale, durante la gravidanza,  il  parto,  il  periodo
neonatale  e  nelle  varie fasi di sviluppo della vita, e sui servizi
che svolgono tali funzioni;
b) l'effettuazione del parto con particolare rispetto dei ritmi e dei
bisogni naturali della partoriente e del nascituro;
c) l'individuazione e la rimozione,  negli  ambienti  di  vita  e  di
lavoro,  dei fattori di rischio che possono determinare malformazioni
congenite e patologie invalidanti;
d) i servizi per la consulenza genetica e  la  diagnosi  prenatale  e
precoce  per  la  prevenzione  delle  malattie  genetiche che possono
essere  causa   di   handicap   fisici,   psichici,   sensoriali   di
neuromotulesioni;
e) il controllo periodico della gravidanza per la individuazione e la
terapia  di  eventuali  patologie  complicanti  la  gravidanza  e  la
prevenzione delle loro conseguenze;
f) l'assistenza intensiva per la gravidanza, i parti e le  nascite  a
rischio;
g)  nel  periodo  neonatale,  gli  accertamenti  utili  alla diagnosi
precoce delle malformazioni e  l'obbligatorieta'  del  controllo  per
l'individuazione  ed  il  tempestivo  trattamento  dell'ipotiroidismo
congenito,  della  fenilchetonuria  e  della  fibrosi   cistica.   Le
modalita'  dei  controlli e della loro applicazione sono disciplinate
con atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi  dell'articolo
5,  primo  comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Con tali atti
possono essere individuate altre forme di endocrinopatie e di  errori
congeniti  del  metabolismo alle quali estendere l'indagine per tutta
la popolazione neonatale;
h) un'attivita' di prevenzione permanente che tuteli  i  bambini  fin
dalla nascita anche mediante il coordinamento con gli operatori degli
asili  nido,  delle  scuole  materne  e  dell'obbligo,  per accertare
l'inesistenza o l'insorgenza di patologie e di  cause  invalidanti  e
con  controlli  sul  bambino  entro  l'ottavo  giorno,  al trentesimo
giorno, entro il sesto ed il nono mese di vita e ogni  due  anni  dal
compimento  del  primo  anno  di  vita.  E'  istituito  a tal fine un
libretto  sanitario  personale,  con  le   caratteristiche   di   cui
all'articolo  27  della  legge  23 dicembre 1978, n. 833, su cui sono
riportati i risultati dei suddetti controlli ed  ogni  altra  notizia
sanitaria utile a stabilire lo stato di salute del bambino;
i)  gli  interventi  informativi,  educativi,  di partecipazione e di
controllo per eliminare  la  nocivita'  ambientale  e  prevenire  gli
infortuni  in  ogni  ambiente  di  vita  e di lavoro, con particolare
riferimento agli incidenti domestici.
3. Lo Stato promuove misure di profilassi atte a prevenire ogni forma
di  handicap,  con  particolare  riguardo alla vaccinazione contro la
rosolia.
                               Art. 7.
                        Cura e riabilitazione
1.  La  cura  e  la  riabilitazione  della  persona  handicappata  si
realizzano  con  programmi  che  prevedano  prestazioni  sanitarie  e
sociali integrate tra loro,  che  valorizzino  le  abilita'  di  ogni
persona  handicappata e agiscano sulla globalita' della situazione di
handicap, coinvolgendo la famiglia e la comunita'. A questo  fine  il
Servizio   sanitario   nazionale,  tramite  le  strutture  proprie  o
convenzionate, assicura:
a) gli interventi per la  cura  e  la  riabilitazione  precoce  della
persona  handicappata, nonche' gli specifici interventi riabilitativi
e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed
educativi a carattere diurno o residenziale di  cui  all'articolo  8,
comma 1, lettera l);
b)  la  fornitura  e la riparazione di apparecchiature, attrezzature,
protesi  e  sussidi  tecnici  necessari  per  il  trattamento   delle
menomazioni.
2.  Le  regioni  assicurano  la  completa e corretta informazione sui
servizi ed ausili presenti sul territorio, in Italia e all'estero.
                               Art. 8.
                 Inserimento ed integrazione sociale
1. L'inserimento e l'integrazione sociale della persona  handicappata
si realizzano mediante:
a)  interventi  di  carattere  socio-psicopedagogico,  di  assistenza
sociale e sanitaria  a  domicilio,  di  aiuto  domestico  e  di  tipo
economico  ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona
handicappata e del nucleo familiare in cui e' inserita;
b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea
o permanente grave limitazione dell'autonomia personale;
c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e
privati  e  ad  eliminare  o   superare   le   barriere   fisiche   e
architettoniche  che  ostacolano  i  movimenti  nei luoghi pubblici o
aperti al pubblico;
d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione  e
il  diritto  allo  studio della persona handicappata, con particolare
riferimento alle dotazioni didattiche e  tecniche,  ai  programmi,  a
linguaggi   specializzati,   alle   prove   di   valutazione  e  alla
disponibilita' di personale appositamente qualificato, docente e  non
docente;
e)  adeguamento  delle  attrezzature  e  del  personale  dei  servizi
educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;
f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro,
in forma individuale o associata, e la tutela  del  posto  di  lavoro
anche attraverso incentivi diversificati;
g) provvedimenti che assicurino la fruibilita' dei mezzi di trasporto
pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici;
h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari;
i)  organizzazione  e sostegno di comunita'-alloggio, case-famiglia e
analoghi  servizi  residenziali  inseriti  nei  centri  abitati   per
favorire  la  deistituzionalizzazione  e  per assicurare alla persona
handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea  sistemazione
familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;
l)   istituzione  o  adattamento  di  centri  socio-riabilitativi  ed
educativi diurni, a valenza educativa, che  perseguano  lo  scopo  di
rendere  possibile  una vita di relazione a persone temporaneamente o
permanentemente   handicappate,   che   abbiano   assolto   l'obbligo
scolastico,  e le cui verificate potenzialita' residue non consentano
idonee forme di integrazione  lavorativa.  Gli  standard  dei  centri
socio-riabilitativi  sono  definiti  dal  Ministro  della sanita', di
concerto  con  il  Ministro  per  gli  affari  sociali,  sentita   la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
m) organizzazione di  attivita'  extrascolastiche  per  integrare  ed
estendere  l'attivita'  educativa  in  continuita' ed in coerenza con
l'azione della scuola.
                               Art. 9.
                     Servizio di aiuto personale
1. Il servizio di aiuto personale, che  puo'  essere  isitituito  dai
comuni  o  dalle  unita'  sanitarie  locali  nei limiti delle proprie
ordinarie risorse di bilancio, e' diretto ai cittadini in  temporanea
o   permanente   grave   limitazione   dell'autonomia  personale  non
superabile attraverso la fornitura di sussidi  tecnici,  informatici,
protesi   o   altre   forme   di   sostegno   rivolte   a  facilitare
l'autosufficienza e le possibilita'  di  integrazione  dei  cittadini
stessi,  e  comprende  il servizio di interpretariato per i cittadini
non udenti.
2. Il servizio di aiuto personale e' integrato con gli altri  servizi
sanitari  e  socio-assistenziali  esistenti  sul  territorio  e  puo'
avvalersi dell'opera aggiuntiva di:
a) coloro che hanno  ottenuto  il  riconoscimento  dell'obiezione  di
coscienza   ai   sensi  della  normativa  vigente,  che  ne  facciano
richiesta;
b)  cittadini  di  eta'  superiore  ai  diciotto  anni  che  facciano
richiesta di prestare attivita' volontaria;
c) organizzazioni di volontariato.
3.  Il  personale  indicato  alle lettere a), b), c) del comma 2 deve
avere una formazione specifica.
4. Al personale di cui alla lettera b) del  comma  2  si  estende  la
disciplina  dettata  dall'articolo  2, comma 2, della legge 11 agosto
1991, n. 266.
                              Art. 10. 
Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravita' 
  1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le  loro
unioni,  le  comunita'  montane  e  le   unita'   sanitarie   locali,
nell'ambito delle competenze  in  materia  di  servizi  sociali  loro
attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono realizzare  con
le proprie ordinarie risorse di  bilancio,  assicurando  comunque  il
diritto alla integrazione sociale e scolastica secondo  le  modalita'
stabilite dalla presente legge e nel rispetto delle  priorita'  degli
interventi di cui  alla  legge  4  maggio  1983,  n.  184,  comunita'
alloggio e centri socio-riabilitativi per  persone  con  handicap  in
situazione di gravita'. 
 ((1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono  organizzare  servizi  e
prestazioni per la tutela e l'integrazione sociale  dei  soggetti  di
cui al presente articolo per i  quali  venga  meno  il  sostegno  del
nucleo familiare)). 
  2. Le strutture di cui alla lettera l) e le attivita' di  cui  alla
lettera m) del comma 1 dell'articolo 8 sono realizzate  d'intesa  con
il gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica di cui all'articolo
15 e con gli organi collegiali della scuola. 
  3. Gli enti  di  cui  al  comma  1  possono  contribuire,  mediante
appositi finanziamenti, previo parere della regione sulla  congruita'
dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione e
al sostegno di comunita'-alloggio e  centri  socio-riabilitativi  per
persone handicappate in situazione di  gravita',  promossi  da  enti,
associazioni,  fondazioni,  Istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e
beneficienza  (IPAB),  societa'  cooperative  e   organizzazioni   di
volontariato iscritte negli albi regionali. 
  4. Gli interventi di cui al comma  1  e  3  del  presente  articolo
possono essere  realizzati  anche  mediante  le  convenzioni  di  cui
all'articolo 38. 
  5.  Per  la  collocazione  topografica,   l'organizzazione   e   il
funzionamento, le comunita'-alloggio e i  centri  socio-riabilitativi
devono essere idonei a perseguire una  costante  socializzazione  dei
soggetti ospiti, anche mediante iniziative dirette  a  coinvolgere  i
servizi pubblici e il volontariato. 
  6. L'approvazione  dei  progetti  edilizi  presentati  da  soggetti
pubblici o privati concernenti immobili da destinare  alle  comunita'
alloggi ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e  3,  con
vincolo  di  destinazione   almeno   ventennale   all'uso   effettivo
dell'immobile  per  gli  scopi  di  cui  alla  presente  legge,   ove
localizzati in aree vincolate o  a  diversa  specifica  destinazione,
fatte salve le norme previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497,  e
successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  1985,  n.  431,
costituisce variante del piano regolatore.  Il  venir  meno  dell'uso
effettivo per  gli  scopi  di  cui  alla  presente  legge  prima  del
ventesimo anno comporta il ripristino della  originaria  destinazione
urbanistica dell'area. 
                              Art. 11.
                    Soggiorno all'estero per cure
1. Nei casi in cui vengano concesse le deroghe di cui all'articolo  7
del  decreto  del  Ministro della sanita' 3 novembre 1989, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, ove nel  centro
di  altissima  specializzazione  estero  non sia previsto il ricovero
ospedaliero per tutta la  durata  degli  interventi  autorizzati,  il
soggiorno  dell'assistito  e  del  suo  accompagnatore  in alberghi o
strutture collegate con il centro e' equiparato a tutti  gli  effetti
alla  degenza  ospedaliera  ed  e' rimborsabile nella misura prevista
dalla deroga.
2. La commissione centrale presso il Ministero dela  sanita'  di  cui
all'articolo  8  del  decreto  del  Ministro della sanita' 3 novembre
1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  273  del  22  novembre
1989,  esprime  il parere sul rimborso per i soggiorni collegati agli
interventi autorizzati dalle regioni sulla base  di  criteri  fissati
con  atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo
5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833,  con  il  quale
sono  disciplinate anche le modalita' della corresponsione di acconti
alle famiglie.
                              Art. 12. 
               Diritto all'educazione e all'istruzione 
  1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato e' garantito l'inserimento
negli asili nido. 
  2. E' garantito il diritto all'educazione  e  all'istruzione  della
persona handicappata nelle sezioni di scuola  materna,  nelle  classi
comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado  e  nelle
istituzioni universitarie. 
  3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo  lo  sviluppo  delle
potenzialita' della persona  handicappata  nell'apprendimento,  nella
comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. 
  4. L'esercizio del diritto all'educazione non puo' essere  impedito
da difficolta' di apprendimento ne' di  altre  difficolta'  derivanti
dalle disabilita' connesse all'handicap. 
  5. All'individuazione  dell'alunno  come  persona  handicappata  ed
all'acquisizione  della  documentazione  risultante  dalla   diagnosi
funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai  fini  della
formulazione  di  un  piano  educativo  individualizzato,  alla   cui
definizione provvedono  congiuntamente,  con  la  collaborazione  dei
genitori della  persona  handicappata,  gli  operatori  delle  unita'
sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante
specializzato della scuola,  con  la  partecipazione  dell'insegnante
operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti  dal
Ministro  della   pubblica   istruzione.   Il   profilo   indica   le
caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno
e pone in rilievo sia le  difficolta'  di  apprendimento  conseguenti
alla situazione di handicap e le possibilita'  di  recupero,  sia  le
capacita'  possedute  che  devono  essere  sostenute,  sollecitate  e
progressivamente rafforzate e sviluppate nel  rispetto  delle  scelte
culturali della persona handicappata. ((2)) 
  6.  Alla  elaborazione  del  profilo  dinamico-funzionale  iniziale
seguono, con il  concorso  degli  operatori  delle  unita'  sanitarie
locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare  gli
effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente
scolastico. 
  7. I compiti attribuiti alle unita' sanitarie locali dai commi 5  e
6 sono svolti secondo le modalita'  indicate  con  apposito  atto  di
indirizzo e coordinamento emanato ai  sensi  dell'articolo  5,  primo
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 
  8. Il profilo dinamico-funzionale e' aggiornato a conclusione della
scuola materna, della  scuola  elementare  e  della  scuola  media  e
durante il corso di istruzione secondaria superiore. 
  9.  Ai  minori  handicappati   soggetti   all'obbligo   scolastico,
temporaneamente impediti  per  motivi  di  salute  a  frequentare  la
scuola,  sono  comunque   garantire   l'educazione   e   l'istruzione
scolastica. A tal fine il provveditore agli studi,  d'intesa  con  le
unita' sanitarie locali e i centri di recupero e  di  riabilitazione,
pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanita' e del
lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione,  per  i
minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni  staccate  della
scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche  i  minori
ricoverati nei centri di degenza, che non versino  in  situazioni  di
handicap e per i quali sia accertata l'impossibilita' della frequenza
della scuola dell'obbligo per  un  periodo  non  inferiore  a  trenta
giorni  di  lezione.  La  frequenza   di   tali   classi,   attestata
dall'autorita' scolastica  mediante  una  relazione  sulle  attivita'
svolte dai docenti in  servizio  presso  il  centro  di  degenza,  e'
equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle  quali  i
minori sono iscritti. 
  10. Negli ospedali, nelle cliniche e  nelle  divisioni  pediatriche
gli obiettivi di cui al presente articolo possono  essere  perseguiti
anche mediante l'ultilizzazione di personale in possesso di specifica
formazione psicopedagogica che abbia una esperienza acquisita  presso
i nasocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la  guida
di personale esperto. 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 27 agosto 1993, n. 324, convertito con modificazioni  dalla
L. 27 ottobre 1993, n. 423, ha disposto (con l'art. 2, comma  1)  che
"L'articolo 12, comma 5, della legge 5  febbraio  1992,  n.  104,  va
interpretato nel senso che l'individuazione dell'alunno come  persona
handicappata,  necessaria  per  assicurare  l'esercizio  del  diritto
all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione scolastica di  cui
agli  articoli  12  e  13  della   medesima   legge,   non   consiste
nell'accertamento previsto dall'articolo 4 della legge stessa, ma  e'
effettuata secondo i  criteri  stabiliti  nell'atto  di  indirizzo  e
coordinamento di cui al comma 7 dell'anzidetto articolo 12". 
                              Art. 13. 
                       Integrazione scolastica 
  1.  L'integrazione  scolastica  della  persona  handicappata  nelle
sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e  grado  e
nelle universita' si realizza, fermo restando quanto  previsto  dalle
leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517,  e  successive
modificazioni, anche attraverso: 
    a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli
sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e  con
altre attivita' sul territorio gestite da enti pubblici o privati.  A
tale scopo gli  enti  locali,  gli  organi  scolastici  e  le  unita'
sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze,  stipulano
gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8  giugno
1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, con decreto del Ministro della  pubblica  istruzione,
d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanita',  sono
fissati agli indirizzi per la stipula  degli  accordi  di  programma.
Tali accordi di  programma  sono  finalizzati  alla  predisposizione,
attuazione e verifica congiunta di progetti educativi,  riabilitativi
e  di  socializzazione   individualizzati,   nonche'   a   forme   di
integrazione  tra  attivita'  scolastiche  e  attivita'   integrative
extrascolastiche. Negli accordi sono altresi'  previsti  i  requisiti
che devono essere posseduti dagli enti pubblici  e  privati  ai  fini
della partecipazione alle attivita' di collaborazione coordinate; 
    b) la dotazione alle scuole e alle  universita'  di  attrezzature
tecniche e di sussidi didattici nonche'  di  ogni  forma  di  ausilio
tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e  presidi
funzionali all'effettivo esercizio del  diritto  allo  studio,  anche
mediante convenzioni con centri  specializzati,  aventi  funzione  di
consulenza pedagogica,  di  produzione  e  adattamento  di  specifico
materiale didattico; 
    c) la programmazione  da  parte  dell'universita'  di  interventi
adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarita' del piano
di stu- dio individuale; 
    d) l'attribuzione, con decreto del  Ministro  dell'universita'  e
della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare  entro  tre  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  di  incarichi
professionali  ad  interpreti  da  destinare  alle  universita',  per
facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti. 
    e) la sperimentazione di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31  maggio  1974,  n.  419,  da  realizzare  nelle  classi
frequentate da alunni con handicap. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, gli enti locali e le  unita'
sanitarie   locali   possono   altresi'    prevedere    l'adeguamento
dell'organizzazione  e  del  funzionamento  degli  asili  nido   alle
esigenze dei bambini con handicap, al fine di  avviarne  precocemente
il   recupero,   la   socializzazione   e   l'integrazione,   nonche'
l'assegnazione di personale docente specializzato e di  operatori  ed
assistenti specializzati. 
  3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo  restando,  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
successive modificazioni, l'obbligo per gli enti  locali  di  fornire
l'assistenza per  l'autonomia  e  la  comunicazione  personale  degli
alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attivita'  di
sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati. 
  4. I posti di sostegno per la scuola secondaria  di  secondo  grado
sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in  servizio
alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge  in  modo  da
assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto  per  gli  altri
gradi di istruzione e comunque entro i  limiti  delle  disponibilita'
finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42, comma  6,  lettera
h). 
  5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono  garantite
attivita' didattiche di sostegno, con  priorita'  per  le  iniziative
sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di
sostegno specializzati ((...)). ((18)) 
  6. Gli insegnanti di  sostegno  assumono  la  contitolarita'  delle
sezioni  e  delle   classi   in   cui   operano,   partecipano   alla
programmazione educativa e didattica e alla elaborazione  e  verifica
delle attivita'  di  competenza  dei  consigli  di  interclasse,  dei
consigli di classe e dei collegi dei docenti. 
  6-bis. Agli studenti  handicappati  iscritti  all'universita'  sono
garantiti sussidi tecnici e  didattici  specifici,  realizzati  anche
attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonche'
il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato,  istituiti
dalle universita' nei limiti del proprio  bilancio  e  delle  risorse
destinate alla copertura  degli  oneri  di  cui  al  presente  comma,
nonche' ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 16. 
 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  Il D.L. 12 settembre 2013, n.  104,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 8 novembre 2013, n. 128, ha disposto (con l'art.  15,  comma
3-bis) che  "Le  suddette  aree  disciplinari  continuano  ad  essere
utilizzate per le graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  e  successive
modificazioni, e per i docenti inseriti negli  elenchi  tratti  dalle
graduatorie   di   merito   delle   procedure   concorsuali   bandite
antecedentemente alla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto". 
                              Art. 14.
              Modalita' di attuazione dell'integrazione
1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla  formazione  e
all'aggiornamento   del   personale  docente  per  l'acquisizione  di
conoscenze in  materia  di  integrazione  scolastica  degli  studenti
handicappati,  ai  sensi  dell'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle modalita'
di coordinamento con il Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e tecnologica di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio
1989,  n.  168.  Il  Ministro  della  pubblica  istruzione   provvede
altresi':
a)   all'attivazione   di   forme   sistematiche   di   orientamento,
particolarmente qualificate per la persona handicappata,  con  inizio
almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado;
b) all'organizzazione dell'attivita' educativa e didattica secondo il
criterio della flessibilita' nell'articolazione delle sezioni e delle
classi,  anche  aperte,  in  relazione alla programamzione scolastica
individualizzata;
c) a garantire la  continuita'  educativa  fra  i  diversi  gradi  di
scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti
del  ciclo  inferiore  e  del  ciclo superiore ed il massimo sviluppo
dell'esperienza scolastica della persona handicappata  in  tutti  gli
ordini  e  gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola
dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di  eta';
nell'interesse   dell'alunno,  con  deliberazione  del  collegio  dei
docenti, sentiti gli  specialisti  di  cui  all'articolo  4,  secondo
comma,  lettera  l),  del  decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 416,  su  proposta  del  consiglio  di  classe  o  di
interclasse,  puo'  essere  consentita una terza ripetenza in singole
classi.
2. I  piani  di  studio  delle  scuole  di  specializzazione  di  cui
all'articolo  4  della  legge  19  novembre  1990,  n.  341,  per  il
conseguimento del diploma abilitante  all'insegnamento  nelle  scuole
secondarie,   comprendono,   nei   limiti   degli  stanziamenti  gia'
preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione  dei
suddetti   piani   di   studio,   discipline  facoltative,  attinenti
all'integrazione degli  alunni  handicappati,  determinate  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990. Nel di-
ploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto articolo 4
deve  essere  specificato  se  l'insegnante  ha  sostenuto  gli esami
relativi all'attivita' didattica di sostegno per le discipline cui il
diploma stesso si riferisce, nel qual  caso  la  specializzazione  ha
valore abilitante anche per l'attivita' didattica di sostegno.
3.  La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, della citata legge n. 341 del  1990  comprende,  nei  limiti
degli stanziamenti gia' preordinati in base alla legislazione vigente
per  la  definizione  delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti
facoltativi  attinenti  all'integrazione  scolastica   degli   alunni
handicappati.  Il  diploma  di laurea per l'insegnamento nelle scuole
materne ed elementari di cui all'articolo 3, comma  2,  della  citata
legge n. 341 del 1990 costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi
per  l'attivita'  didattica di sostegno solo se siano stati sostenuti
gli esami relativi, individuati come obbligatori per la  preparazione
all'attivita'   didattica  di  sostegno,  nell'ambito  della  tabella
suddetta  definita  ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della medesima
legge n. 341 del 1990.
4. L'insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani  di
studio delle scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi
di  laurea  di  cui  al comma 3 puo' essere impartito anche da enti o
istituti specializzati all'uopo convenzionati con le universita',  le
quali  disciplinano  le  modalita'  di  espletamento  degli esami e i
relativi controlli. I docenti relatori dei corsi di  specializzazione
devono  essere  in  possesso  del  diploma di laurea e del diploma di
specializzazione.
5. Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della citata legge n.
341 del  1990,  relativamente  alla  scuola  di  specializzazione  si
applicano  le  disposizioni  di  cui  al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417,  e  successive  modificazioni,  al
decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e
all'articolo 65 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
6.  L'utilizzazione  in  posti  di  sostegno  di  docenti  privi  dei
prescritti   titoli  di  specializzazione  e'  consentita  unicamente
qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.
7. Gli accordi di programma di cui all'articolo 13, comma 1,  lettera
a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni
per  il personale delle scuole, delle unita' sanitarie locali e degli
enti  locali,  impegnati   in   piani   educativi   e   di   recupero
individualizzati.
                              Art. 15.
                          Gruppi di lavoro
                    per l'integrazione scolastica
1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale e' istituito un  gruppo
di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore
agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'articolo
14,  decimo  comma,  della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive
modificazioni, due esperti designati dagli enti locali,  due  esperti
delle   unita'   sanitarie   locali,   tre  esperti  designati  dalle
associazioni delle persone handicappate maggiormente  rappresentative
a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base
dei  criteri  indicati  dal  Ministro della pubblica istruzione entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge.
Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.
2.  Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di
primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio  e  di  lavoro
composti  da  insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti
con  il  compito  di  collaborare  alle  iniziative  educative  e  di
integrazione predisposte dal piano educativo.
3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e
proposta  al  provveditore  agli  studi,  di  consulenza alle singole
scuole, di collaborazione con gli enti locali e le  unita'  sanitarie
locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi
di  programma  di cui agli articoli 13, 39 e 40, per l'impostazione e
l'attuazione  dei  piani  educativi  individualizzati,  nonche'   per
qualsiasi  altra  attivita' inerente all'integrazione degli alunni in
difficolta' di apprendimento.
4. I gruppi di lavoro  predispongono  annualmente  una  relazione  da
inviare  al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della
giunta regionale. Il presidente della giunta regionale puo' avvalersi
della relazione ai fini della  verifica  dello  stato  di  attuazione
degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40.
                              Art. 16. 
             Valutazione del rendimento e prove d'esame 
  1. Nella valutazione  degli  alunni  handicappati  da  parte  degli
insegnanti   e'   indicato,   sulla   base   del   piano    educativo
individualizzato,  per  quali   discipline   siano   stati   adottati
particolari criteri  didattici,  quali  attivita'  integrative  e  di
sostegno siano state  svolte,  anche  in  sostituzione  parziale  dei
contenuti programmatici di alcune discipline. 
  2. Nella scuola dell'obbligo sono  predisposte,  sulla  base  degli
elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame  corrispondenti
agli  insegnamenti  impartiti  e  idonee  a  valutare  il   progresso
dell'allievo in rapporto alle  sue  potenzialita'  e  ai  livelli  di
apprendimento iniziali. 
  3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo  grado,  per  gli
alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e  tempi  piu'
lunghi per l'effettuazione  delle  prove  scritte  o  grafiche  e  la
presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione. 
  4. Gli alunni handicappati sostengono  le  prove  finalizzate  alla
valutazione del rendimento scolastico o  allo  svolgimento  di  esami
anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari. 
  ((5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3  e  4  in
favore degli studenti handicappati e' consentito per  il  superamento
degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e
con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'articolo 13,  comma
6-bis. E' consentito, altresi',  sia  l'impiego  di  specifici  mezzi
tecnici in relazione alla tipologia di handicap, sia la  possibilita'
di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio  di  tutorato
specializzato)). 
  ((5-bis. Le universita', con proprie disposizioni, istituiscono  un
docente  delegato  dal  rettore  con   funzioni   di   coordinamento,
monitoraggio  e  supporto  di   tutte   le   iniziative   concernenti
l'integrazione nell'ambito dell'ateneo)). 
                              Art. 17.
                      Formazione professionale
1. Le regioni, in attuazione di quanto  previsto  dagli  articoli  3,
primo  comma,  lettere  l)  e  m), e 8, primo comma, lettere g) e h),
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, realizzano l'inserimento  della
persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale
dei   centri   pubblici   e   privati  e  garantiscono  agli  allievi
handicappati che non siano  in  grado  di  avvalersi  dei  metodi  di
apprendimento ordinari l'acquisizione di una qualifica anche mediante
attivita'   specifica  nell'ambito  delle  attivita'  del  centro  di
formazione professionale tenendo conto dell'orientamento  emerso  dai
piani    educativi   individualizzati   realizzati   durante   l'iter
scolastico.  A  tal  fine  forniscono  ai  centri  i  sussidi  e   le
attrezzature necessarie.
2.  I  corsi  di formazione professionale tengono conto delle diverse
capacita' ed esigenze della persona handicappata che, di conseguenza,
e' inserita in  classi  comuni  o  in  corsi  specifici  o  in  corsi
prelavorativi.
3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le
persone  handicappate  non in grado di frequentare i corsi normali. I
corsi possono essere realizzati nei centri di riabilitazione,  quando
vi  siano  svolti  programmi  di  ergoterapia e programmi finalizzati
all'addestramento professionale,  ovvero  possono  essere  realizzati
dagli  enti di cui all'articolo 5 della citata legge n. 845 del 1978,
nonche' da organizzazioni di volontariato e da  enti  autorizzati  da
leggi  vigenti.  Le  regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, provvedono ad adeguare alle disposizioni
di cui al presente comma i programmi pluriennali e i piani annuali di
attuazione per  le  attivita'  di  formazione  professionale  di  cui
all'articolo 5 della medesima legge n. 845 del 1978.
4.  Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 e'
rilasciato un attestato di frequenza utile ai fini della  graduatoria
per  il  collocamento  obbligatorio  nel  quadro economico-produttivo
territoriale.
5.  Fermo  restando  quanto  previsto   in   favore   delle   persone
handicappate  dalla citata legge n. 845 del 1978, una quota del fondo
comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n.  281,  e'
destinata  ad  iniziative  di formazione e di avviamento al lavoro in
forme  sperimentali,  quali  tirocini,   contratti   di   formazione,
iniziative territoriali di lavoro guidato, corsi prelavorativi, sulla
base  di  criteri  e  procedure  fissati con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza  sociale  entro  sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge.
                              Art. 18.
                       Integrazione lavorativa
1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della
presente  legge,  disciplinano  l'istituzione  e  la tenuta dell'albo
regionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di
servizi,  e  dei  centri   di   lavoro   guidato,   associazioni   ed
organizzazioni  di  volontariato  che  svolgono  attivita'  idonee  a
favorire  l'inserimento  e  l'integrazione  lavorativa   di   persone
handicappate.
2.  Requisiti  per  l'iscrizione  all'albo di cui al comma 1, oltre a
quelli previsti dalle leggi regionali, sono:
a) avere personalita' giuridica  di  diritto  pubblico  o  privato  o
natura  di associazione, con i requisiti di cui al capo II del titolo
II del libro I del codice civile;
b) garantire idonei livelli di  prestazioni,  di  qualificazione  del
personale e di efficienza operativa.
3. Le regioni disciplinano le modalita' di revisione ed aggiornamento
biennale dell'albo di cui al comma 1.
4.  I  rapporti  dei  comuni,  dei consorzi tra comuni e tra comuni e
province, delle comunita' montane e delle unita' sanitarie locali con
gli organismi di cui al comma 1 sono regolati da convenzioni conformi
allo schema tipo approvato con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita' e
con  il  Ministro per gli affari sociali, da emanare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 e'  condizione  necessaria
per accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38.
6. Le regioni possono provvedere con proprie leggi:
a)  a  disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate
per recarsi al posto di lavoro e per  l'avvio  e  lo  svolgimento  di
attivita' lavorative autonome;
b)  a  disciplinare  gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai
datori di lavoro anche ai fini dell'adattamento del posto  di  lavoro
per l'assunzione delle persone handicappate.
                              Art. 19.
                       Soggetti aventi diritto
                    al collocamento obbligatorio
1. In attesa  dell'entrata  in  vigore  della  nuova  disciplina  del
collocamento obbligatorio, le disposizioni di cui alla legge 2 aprile
1968,   n.   482,   e  successive  modificazioni,  devono  intendersi
applicabili anche a coloro che sono affetti da minorazione  psichica,
i quali abbiano una capacita' lavorativa che ne consente l'impiego in
mansioni   compatibili.   Ai   fini  dell'avviamento  al  lavoro,  la
valutazione della persona handicappata tiene  conto  della  capacita'
lavorativa  e relazionale dell'individuo e non solo della minorazione
fisica  o  psichica.  La  capacita'  lavorativa  e'  accertata  dalle
commissioni  di cui all'articolo 4 della presente legge, integrate ai
sensi dello stesso  articolo  da  uno  specialista  nelle  discipline
neurologiche, psichiatriche o psicologiche.
                              Art. 20. 
Prove  d'esame  nei  concorsi  pubblici  e  per  l'abilitazione  alle
                             professioni 
1. La persona handicappata sostiene le  prove  d'esame  nei  concorsi
pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili
necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione
allo specifico handicap. 
2. Nella domanda  di  partecipazione  al  concorso  e  all'esame  per
l'abilitazione alle  professioni  il  candidato  specifica  l'ausilio
necessario in relazione  al  proprio  handicap,  nonche'  l'eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi. 
((2-bis. La persona handicappata  affetta  da  invalidita'  uguale  o
superiore all'80% non e' tenuta a  sostenere  la  prova  preselettiva
eventualmente prevista.)) 
                              Art. 21.
                Precedenza nell'assegnazione di sede
1. La persona handicappata con un grado di invalidita'  superiore  ai
due  terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e
terza della tabella A annessa alla legge  10  agosto  1950,  n.  648,
assunta  presso  gli  enti  pubblici come vincitrice di concorso o ad
altro  titolo,  ha  diritto  di  scelta  prioritaria  tra   le   sedi
disponibili.
2.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1 hanno la precedenza in sede di
trasferimento a domanda.
                              Art. 22.
              Accertamenti ai fini del lavoro pubblico
                              e privato
1. Ai fini dell'assunzione  al  lavoro  pubblico  e  privato  non  e'
richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica.
                              Art. 23. 
Rimozione  di  ostacoli  per  l'esercizio  di   attivita'   sportive,
                       turistiche e ricreative 
  1. L'attivita' e la pratica delle discipline sportive sono favorite
senza limitazione alcuna.  Il  Ministro  della  sanita'  con  proprio
decreto da emanare entro un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge,  definisce  i  protocolli  per  la  concessione
dell'idoneita'  alla  pratica  sportiva   agonistica   alle   persone
handicappate. 
  2. Le regioni e i comuni, i  consorzi  di  comuni  ed  il  Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI) realizzano,  in  conformita'  alle
disposizioni  vigenti  in  materia  di  eliminazione  delle  barriere
architettoniche, ciascuno per gli  impianti  di  propria  competenza,
l'accessibilita' e la fruibilita'  delle  strutture  sportive  e  dei
connessi servizi da parte delle persone handicappate. 
  3. Le concessioni demaniali per gli impianti di  balneazione  ed  i
loro rinnovi sono subordinati alla visitabilita'  degli  impianti  ai
sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.
236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all'effettiva
possibilita' di accesso al mare delle persone handicappate. ((5)) 
  4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi  sono  subordinati
alla visitabilita' degli impianti ai sensi  del  citato  decreto  del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 
  5. Chiunque, nell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo  5,
primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, o di altri  pubblici
esercizi, discrimina persone handicappate e' punito con  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione  a  lire
dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi. 
    
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla
L. 23 dicembre 1996, n. 647, ha disposto (con l'art. 16, comma 5) che
"Le disposizioni di cui all'articolo  23,  comma  3,  della  legge  5
febbraio 1992, n. 104, si  applicano  a  decorrere  dal  31  dicembre
1995". 
                              Art. 24.
              Eliminazione o superamento delle barriere
                           architettoniche
1. Tutte le opere edilizie riguardanti  edifici  pubblici  e  privati
aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilita'
e la visitabilita' di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e succes-
sive modificazioni, sono eseguite in conformita' alle disposizioni di
cui  alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica  27
aprile  1978,  n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive
modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei  lavori  pubblici
14 giugno 1989, n. 236.
2.  Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai
vincoli di cui alle leggi 1o  giugno  1939,  n.  1089,  e  successive
modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni,
nonche'  ai  vincoli  previsti  da  leggi speciali aventi le medesime
finalita', qualora le autorizzazioni previste dagli articoli  4  e  5
della citata legge n. 13 del 1989 non possano venire concesse, per il
mancato  rilascio  del nulla osta da parte delle autorita' competenti
alla tutela del vincolo, la conformita' alle norme vigenti in materia
di accessibilita' e di  superamento  delle  barriere  architettoniche
puo'   essere  realizzata  con  opere  provvisionali,  come  definite
dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio
1956, n. 164, nei limiti della compatibilita' suggerita  dai  vincoli
stessi.
3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori
riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1,
rese  ai  sensi  degli articoli 15, terzo comma, e 26, secondo comma,
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive  modicazioni,  sono
allegate   una   documentazione   grafica   e  una  dichiarazione  di
conformita' alla normativa vigente in materia di accessibilita' e  di
superamento  delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma
2 del presente articolo.
4. Il rilascio della concessione o  autorizzazione  edilizia  per  le
opere   di  cui  al  comma  1  e'  subordinato  alla  verifica  della
conformita' del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal  tecnico
incaricato  dal  comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di
agibilita' e di abitabilita' per le opere di cui  al  comma  1,  deve
accertare  che  le  opere  siano  state realizzate nel rispetto delle
disposizioni  vigenti  in  materia  di  eliminazione  delle  barriere
architettoniche.   A   tal   fine  puo'  richiedere  al  proprietario
dell'immobile o all'intestatario della concessione una  dichiarazione
resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.
5.  Nel  caso  di  opere  pubbliche,  fermi  restando  il  divieto di
finanziamento di cui  all'articolo  32,  comma  20,  della  legge  28
febbraio   1986,   n.   41,   e  l'obbligo  della  dichiarazione  del
progettista, l'accertamento di conformita' alla normativa vigente  in
materia   di   eliminazione  delle  barriere  architettoniche  spetta
all'Amministrazione competente, che da' atto in sede di  approvazione
del progetto.
6.  La  richiesta  di  modifica  di  destinazione d'uso di edifici in
luoghi  pubblici  o  aperti  al  pubblico   e'   accompagnata   dalla
dichiarazione  di  cui  al  comma  3.  Il rilascio del certificato di
agibilita' e di abitabilita' e' condizionato  alla  verifica  tecnica
della conformita' della dichiarazione allo stato dell'immobile.
7.  Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti
al pubblico in difformita' dalle disposizioni vigenti in  materia  di
accessibilita'  e  di  eliminazione  delle  barriere architettoniche,
nelle  quali  le  difformita'  siano  tali  da  rendere   impossibile
l'utilizzazione  dell'opera da parte delle persone handicappate, sono
dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore  dei
lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilita' o
l'abitabilita'   ed   il   collaudatore,   ciascuno  per  la  propria
competenza, sono direttamente  responsabili.  Essi  sono  puniti  con
l'ammenda  da  lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione
dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso  da  uno  a
sei mesi.
8. Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER), di cui all'articolo
3  della  legge  5  agosto 1978, n. 457, fermo restando il divieto di
finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della citata legge n.
41 del 1986, dispone che una quota dei fondi per la realizzazione  di
opere  di  urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata
per la eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti
di edilizia residenziale pubblica  realizzati  prima  della  data  di
entrata in vigore della presente legge.
9. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41
del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilita'
degli  spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e
alla realizzazione  di  percorsi  accessibili,  all'installazione  di
semafori  acustici  per non vedenti, alla rimozione della segnaletica
installata in  modo  da  ostacolare  la  circolazione  delle  persone
handicappate.
10.  Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa
depositi e prestiti concede agli enti locali per  la  contrazione  di
mutui  con  finalita' di investimento, una quota almeno pari al 2 per
cento  e'  destinata  ai  prestiti  finalizzati  ad   interventi   di
ristrutturazione  e  recupero  in  attuazione  delle  norme di cui al
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica  27
aprile 1978, n. 384.
11.  I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni
di  cui  all'articolo  27  della  citata  legge  n.  118  del   1971,
all'articolo  2  del  citato  regolamento  approvato  con decreto del
Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, alla citata legge n.  13
del  1989,  e  successive  modificazioni,  e  al  citato  decreto del
Ministro  dei  lavori  pubblici  14  giugno  1989,  n.   236,   entro
centottanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della presente
legge.  Scaduto  tale  termine,  le  norme  dei  regolamenti  edilizi
comunali  contrastanti  con  le  disposizioni  del  presente articolo
perdono efficacia.
                              Art. 25.
                      Accesso alla informazione
                        e alla comunicazione
1. Il Ministro delle poste  e  delle  telecomunicazioni  contribuisce
alla  realizzazione  di progetti elaborati dalle concessionarie per i
servizi radiotelevisivi  e  telefonici  volti  a  favorire  l'accesso
all'informazione  radiotelevisiva  e  alla  telefonia  anche mediante
installazione di decodificatori e di  apparecchiature  complementari,
nonche' mediante l'adeguamento delle cabine telefoniche.
2.  All'atto di rinnovo o in occasione di modifiche delle convenzioni
per la concessione  di  servizi  radiotelevisivi  o  telefonici  sono
previste  iniziative atte a favorire la ricezione da parte di persone
con handicap sensoriali di programmi di informazione, culturali e  di
svago e la diffusione di decodificatori.
                              Art. 26.
                  Mobilita' e trasporti collettivi
1. Le regioni  disciplinano  le  modalita'  con  le  quali  i  comuni
dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la
possibilita' di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle
stesse  condizioni  degli  altri  cittadini, dei servizi di trasporto
collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.
2. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie  ordinarie  risorse
di  bilancio,  modalita'  di  trasporto  individuali  per  le persone
handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.
3. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge,  le  regioni  elaborano,  nell'ambito  dei  piani regionali di
trasporto e dei piani di  adeguamento  delle  infrastrutture  urbane,
piani  di  mobilita'  delle  persone  handicappate  da  attuare anche
mediante  la  conclusione  di   accordi   di   programma   ai   sensi
dell'articolo  27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti piani
prevedono servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi  di
trasporto  collettivo.  Fino  alla  completa attuazione dei piani, le
regioni e gli enti locali assicurano  i  servizi  gia'  istituiti.  I
piani  di  mobilita'  delle  persone  handicappate  predisposti dalle
regioni sono coordinati con i  piani  di  trasporto  predisposti  dai
comuni.
4.  Una  quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare dei mutui
autorizzati a favore dell'Ente ferrovie dello Stato e' destinata agli
interventi per l'eliminazione delle  barriere  architettoniche  nelle
strutture  edilizie  e  nel  materiale rotabile appartenenti all'Ente
medesimo,  attraverso  capitolati  d'appalto   formati   sulla   base
dell'articolo 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
5.  Entro  un  anno  dalla  data  di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dei trasporti provvede alla omologazione di almeno
un prototipo di autobus urbano ed extraurbano,  di  taxi,  di  vagone
ferroviario, conformemente alle finalita' della presente legge.
6.   Sulla   base   dei   piani  regionali  e  della  verifica  della
funzionalita' dei prototipi omologati di cui al comma 5, il  Ministro
dei   trasporti   predispone   i   capitolati   d'appalto  contenenti
prescrizioni per adeguare alle finalita' della presente legge i mezzi
di trasporto su gomma in corrispondenza con la loro sostituzione.
                              Art. 27.
                        Trasporti individuali
1. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B o C
speciali, con incapacita' motorie  permanenti,  le  unita'  sanitarie
locali  contribuiscono  alla spesa per la modifica degli strumenti di
guida, quale strumento protesico extra-tariffario, nella  misura  del
20 per cento, a carico del bilancio dello Stato.
2.  Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, sono
soppresse le parole: ", titolari di patente  F"  e  dopo  le  parole:
"capacita'  motorie,"  sono  aggiunte le seguenti: "anche prodotti in
serie,".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 97 del 1986,
e' inserito il seguente:
"2-bis.  Il  beneficio   della   riduzione   dell'aliquota   relativa
all'imposta  sul  valore  aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora
l'invalido non abbia conseguito la patente di guida  delle  categorie
A,  B  o  C  speciali,  entro  un  anno  dalla data dell'acquisto del
veicolo.  Entro  i  successivi  tre  mesi  l'invalido   provvede   al
versamento  della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata
e  l'imposta  relativa  all'aliquota  in  vigore   per   il   veicolo
acquistato".
4.  Il  Comitato  tecnico  di cui all'articolo 81, comma 9, del testo
unico delle  norme  sulla  disciplina  della  circolazione  stradale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959,
n.  393,  come  sostituito  dall'articolo  4, comma 1, della legge 18
marzo  1988,  n.  111,  e'  integrato  da  due  rappresentanti  delle
associazioni  delle  persone  handicappate  nominati dal Ministro dei
trasporti su proposta del  Comitato  di  cui  all'articolo  41  della
presente legge.
5.  Le  unita' sanitarie locali trasmettono le domande presentate dai
soggetti di cui al comma 1, ad un apposito fondo, istituito presso il
Ministero della sanita', che provvede ad  erogare  i  contributi  nei
limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42.
                              Art. 28.
                     Facilitazioni per i veicoli
                     delle persone handicappate
1. I comuni assicurano appositi  spazi  riservati  ai  veicoli  delle
persone  handicappate,  sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati
in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati.
2. Il contrassegno di cui all'articolo 6  del  regolamento  approvato
con  decreto  del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384,
che deve essere apposto visibilmente sul parabrezza del  veicolo,  e'
valido per l'utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1.
                              Art. 29.
                    Esercizio del diritto di voto
1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni  organizzano  i
servizi  di  trasporto  pubblico  in modo da facilitare agli elettori
handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.
2. Per rendere piu' agevole  l'esercizio  del  diritto  di  voto,  le
unita'  sanitarie  locali, nei tre giorni precedenti la consultazione
elettorale, garantiscono in  ogni  comune  la  disponibilita'  di  un
adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati
di  accompagnamento  e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1
della legge 15 gennaio 1991, n. 15.
3.  Un  accompagnatore  di  fiducia  segue  in  cabina  i   cittadini
handicappati  impossibilitati  ad esercitare autonomamente il diritto
di  voto.  L'accompagnatore  deve   essere   iscritto   nelle   liste
elettorali.   Nessun   elettore   puo'   esercitare  la  funzione  di
accompagnatore  per  piu'  di  un   handicappato.   Sul   certificato
elettorale  dell'accompagnatore  e'  fatta  apposita  annotazione dal
presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.
                              Art. 30.
                           Partecipazione
1. Le regioni per la redazione  dei  programmi  di  promozione  e  di
tutela  dei  diritti  della  persona handicappata, prevedono forme di
consultazione  che  garantiscono  la  partecipazione  dei   cittadini
interessati.
                              Art. 31. 
                         Riserva di alloggi 
  1. All'articolo 3, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n.  457,
e  successive  modificazioni,  e'  aggiunta,  in  fine,  la  seguente
lettera: 
  "r-bis) dispone una riserva di  finanziamenti  complessivi  per  la
concessione di  contributi  in  conto  capitale  a  comuni,  Istituti
autonomi case popolari, imprese, cooperative o loro consorzi  per  la
realizzazione con tipologia idonea o per l'adattamento di alloggi  di
edilizia sovvenzionata e agevolata alle  esigenze  di  assegnatari  o
acquirenti  handicappati  ovvero  ai  nuclei  familiari  tra  i   cui
componenti figurano persone handicappate in situazione di gravita'  o
con ridotte o impedite capacita' motorie". 
  2. ((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 30 APRILE 1999, N. 136)). 
  3. ((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 30 APRILE 1999, N. 136)). 
  4. ((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 30 APRILE 1999, N. 136)). 
                              Art. 32. 
   ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 330, CONVERTITO 
         CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 1994, N. 473)) 
                              Art. 33. 
                            Agevolazioni 
 
  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151. 
  2. I soggetti di cui al comma  1  possono  chiedere  ai  rispettivi
datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a
tre anni del  periodo  di  astensione  facoltativa,  di  due  ore  di
permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno  di
vita del bambino. 
  3. A condizione che la persona handicappata non  sia  ricoverata  a
tempo pieno,  il  lavoratore  dipendente,  pubblico  o  privato,  che
assiste persona con handicap  in  situazione  di  gravita',  coniuge,
parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo  grado
qualora i genitori  o  il  coniuge  della  persona  con  handicap  in
situazione di gravita' abbiano compiuto i sessantacinque anni di eta'
oppure siano anche essi affetti  da  patologie  invalidanti  o  siano
deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre  giorni  di  permesso
mensile retribuito coperto  da  contribuzione  figurativa,  anche  in
maniera  continuativa.  Il   predetto   diritto   non   puo'   essere
riconosciuto a piu' di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla
stessa  persona  con  handicap  in  situazione   di   gravita'.   Per
l'assistenza  allo  stesso  figlio  con  handicap  in  situazione  di
gravita', il diritto e' riconosciuto ad entrambi  i  genitori,  anche
adottivi, che possono fruirne alternativamente.  ((Il  dipendente  ha
diritto di prestare assistenza  nei  confronti  di  piu'  persone  in
situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del  coniuge
o di un parente o affine entro il primo  grado  o  entro  il  secondo
grado qualora i genitori o il coniuge della persona con  handicap  in
situazione di gravita' abbiano compiuto i  65  anni  di  eta'  oppure
siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano  deceduti  o
mancanti.)) 
((3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma  3
per assistere persona in situazione di handicap grave,  residente  in
comune  situato  a  distanza  stradale  superiore  a  150  chilometri
rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo  di
viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento  del  luogo
di residenza dell'assistito.)) 
  4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si  cumulano  con  quelli
previsti all'articolo 7 della citata  legge  n.  1204  del  1971,  si
applicano le  disposizioni  di  cui  all'ultimo  comma  del  medesimo
articolo 7 della legge n. 1204 del  1971,  nonche'  quelle  contenute
negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. 
  5. Il lavoratore di cui al comma 3  ha  diritto  a  scegliere,  ove
possibile, la sede di lavoro piu' vicina al domicilio  della  persona
da assistere e non puo' essere trasferito senza il  suo  consenso  ad
altra sede. 
  6. La persona handicappata maggiorenne in  situazione  di  gravita'
puo' usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2  e  3,
ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu'  vicina
al proprio domicilio e non puo'  essere  trasferita  in  altra  sede,
senza il suo consenso. 
  7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3,  4  e  5  si  applicano
anche agli  affidatari  di  persone  handicappate  in  situazione  di
gravita'.(11) 
  7-bis.   Ferma   restando   la   verifica   dei   presupposti   per
l'accertamento della responsabilita' disciplinare, il  lavoratore  di
cui al comma 3 decade  dai  diritti  di  cui  al  presente  articolo,
qualora il datore di lavoro o l'INPS  accerti  l'insussistenza  o  il
venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione  dei
medesimi  diritti.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 27 agosto 1993, n. 324, convertito con modificazioni  dalla
L. 27 ottobre 1993, n. 423, ha disposto (con l'art. 2,  comma  3-ter)
che "Al comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
le parole 'hanno diritto a tre giorni  di  permesso  mensile'  devono
interpretarsi nel senso che il permesso mensile deve essere  comunque
retribuito". 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 3, comma 38)
che con l'art. 3 che  "I  tre  giorni  di  permesso  mensili  di  cui
all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  non
sono computati al fine del  raggiungimento  del  limite  fissato  dal
terzo comma dell'articolo 37 del citato  testo  unico  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3,  come
sostituito dal comma 37 del presente articolo". 
    
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AGGIORNAMENTO (11) 
  La L. 8 marzo 2000, n. 53, ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che
"Le disposizioni dell'articolo 33 della legge  5  febbraio  1992,  n.
104, come  modificato  dall'articolo  19  della  presente  legge,  si
applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonche'
ai genitori ed  ai  familiari  lavoratori,  con  rapporto  di  lavoro
pubblico o privato, che assistono con continuita' e in via  esclusiva
un parente o un affine entro il terzo grado  portatore  di  handicap,
ancorche' non convivente." 
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AGGIORNAMENTO (12a) 
  Il D.P.R. 4 aprile 2008, n. 105, ha disposto (con l'art.  9,  comma
4) che "Le assenze previste dall'articolo 33, comma 3, della legge  5
febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche  ed  integrazioni,  non
sono computate ai fini del  raggiungimento  del  limite  fissato  dai
precedenti commi e non riducono le ferie." 
    
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AGGIORNAMENTO 15 
  La L. 8 marzo 2000, n. 53, come  modificata  dalla  L.  4  novembre
2010,  n.  183,  ha  disposto  (con  l'art.  20,  comma  1)  che  "Le
disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio  1992,  n.  104,
come modificato dall'articolo 19 della presente legge,  si  applicano
anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto". 
                              Art. 34.
                      Protesi e ausili tecnici
1. Con decreto del Ministro della  sanita'  da  emanare,  sentito  il
Consiglio  sanitario  nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, nella revisione e  ridefinizione  del
nomenclatore-tariffario   delle   protesi   di  cui  al  terzo  comma
dell'articolo 26 della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  vengono
inseriti apparecchi e attrezzature elettronici e altri ausili tecnici
che  permettano  di compensare le difficolta' delle persone con hand-
icap fisico o sensoriale.
                              Art. 35.
                  Ricovero del minore handicappato
1. Nel caso di ricovero di una persona handicappata  di  minore  eta'
presso  un  istituto anche a carattere sanitario, pubblico o privato,
ove dall'istituto sia segnalato l'abbandono del minore, si  applicano
le norme di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.
                              Art. 36. 
                 Aggravamento delle sanzioni penali 
  ((1. Quando i reati di cui all'articolo 527 del  codice  penale,  i
delitti non colposi di cui ai titoli XII e  XIII  del  libro  II  del
codice penale, nonche' i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n.
75, sono commessi in  danno  di  persona  portatrice  di  minorazione
fisica, psichica o sensoriale, la pena e' aumentata da un terzo  alla
meta')). 
  2. Per i procedimenti penali per i reati  di  cui  al  comma  1  e'
ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonche'
dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata
o un suo familiare. 
                              Art. 37.
             Procedimento penale in cui sia interessata
                      una persona handicappata
1. Il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro dell'interno  e  il
Ministro della difesa, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze,
disciplinano con proprio decreto le modalita' di tutela della persona
handicappata,  in  relazione  alle  sue  esigenze  terapeutiche  e di
comunicazione, all'interno dei locali di  sicurezza,  nel  corso  dei
procedimenti  giudiziari penali e nei luoghi di custodia preventiva e
di espiazione della pena.
                              Art. 38.
                             Convenzioni
1. Per fornire i servizi di cui alla presente legge, i comuni,  anche
consorziati  tra  loro,  le  loro  unioni,  le comunita' montane e le
unita' sanitarie locali per la parte di loro competenza, si avvalgono
delle strutture e dei servizi di cui all'articolo 26 della  legge  23
dicembre  1978,  n.  833.  Possono  inoltre  avvalersi  dell'opera di
associazioni riconosciute e non riconosciute, di istituzioni  private
di  assistenza non aventi scopo di lucro e di cooperative, sempreche'
siano idonee per i livelli delle prestazioni, per  la  qualificazione
del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa, mediante
la conclusione di apposite convenzioni.
2. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunita'
montane,  rilevata  la  presenza di associazioni in favore di persone
handicappate, che  intendano  costituire  cooperative  di  servizi  o
comunita'-alloggio  o centri socio-riabilitativi senza fini di lucro,
possono  erogare  contributi  che  consentano  di   realizzare   tali
iniziative  per  i  fini  previsti  dal  comma 1, lettere h), i) e l)
dell'articolo 8, previo controllo  dell'adeguatezza  dei  progetti  e
delle  iniziative,  in  rapporto alle necessita' dei soggetti ospiti,
secondo i principi della presente legge.
                              Art. 39. 
                        Compiti delle regioni 
  1.  Le  regioni  possono  provvedere,  nei  limiti  delle   proprie
disponibilita'  di  bilancio,  ad  interventi   sociali,   educativo-
formativi e riabilitativi nell'ambito del piano sanitario  nazionale,
di cui all'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,  e  suc-
cessive modificazioni, e della programmazione regionale  dei  servizi
sanitari, sociali e formativo-culturali. 
  2. Le regioni possono  provvedere  ((,  sentite  le  rappresentanze
degli enti locali e le principali organizzazioni del privato  sociale
presenti sul territorio,)), nei limiti delle  proprie  disponibilita'
di bilancio: 
    a) a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi
delle prestazioni, nonche' i criteri per l'erogazione dell'assistenza
economica integrativa di competenza dei comuni; 
    b)  a  definire,  mediante  gli  accordi  di  programma  di   cui
all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142,  le  modalita'  di
coordinamento e di  integrazione  dei  servizi  e  delle  prestazioni
individuali di cui alla presente legge con gli altri servizi sociali,
sanitari,  educativi,  anche  d'intesa  con  gli  organi   periferici
dell'Amministrazione della pubblica istruzione  e  con  le  strutture
prescolastiche o scolastiche e di formazione professionale, anche per
la messa a disposizione  di  attrezzature,  operatori  o  specialisti
necessari all'attivita' di  prevenzione,  diagnosi  e  riabilitazione
eventualmente svolta al loro interno; 
    c) a  definire,  in  collaborazione  con  le  universita'  e  gli
istituti di ricerca, i programmi e le modalita'  organizzative  delle
iniziative  di  riqualificazione  ed  aggiornamento   del   personale
impiegato nelle attivita' di cui alla presente legge; 
    d) a promuovere, tramite le  convenzioni  con  gli  enti  di  cui
all'articolo 38, le attivita' di  ricerca  e  di  sperimentazione  di
nuove tecnologie di apprendimento e  di  riabilitazione,  nonche'  la
produzione di sussidi didattici e tecnici; 
    e)  a  definire  le  modalita'  di  intervento  nel  campo  delle
attivita' assistenziali e quelle di accesso ai servizi; 
    f) a disciplinare le  modalita'  del  controllo  periodico  degli
interventi  di  inserimento   ed   intergrazione   sociale   di   cui
all'articolo  5,  per  verificarne   la   rispondenza   all'effettiva
situazione di bisogno; 
    g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i criteri relativi all'istituzione  e
al funzionamento dei servizi di aiuto personale; 
    h) ad effettuare controlli periodici sulle  aziende  beneficiarie
degli incentivi e dei contributi di cui all'articolo 18, comma 6, per
garantire   la   loro   effettiva   finalizzazione   all'integrazione
lavorativa delle persone handicappate; 
    i) a promuovere programmi di formazione di  personale  volontario
da realizzarsi da parte delle organizzazioni di volontariato; 
    l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei
contributi per  assistenza  erogati  sul  territorio  anche  da  enti
pubblici e enti o associazioni  privati,  i  quali  trasmettono  alle
regioni i rispettivi bilanci, secondo modalita' fissate dalle regioni
medesime. 
  ((l-bis) a  programmare  interventi  di  sostegno  alla  persona  e
familiare come prestazioni integrative  degli  interventi  realizzati
dagli enti locali a favore delle persone con handicap di  particolare
gravita',  di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  mediante  forme   di
assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24
ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di  cui  all'articolo
9, all'istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi  e  di
emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1,
lettera i), e 10,  comma  1,  e  al  rimborso  parziale  delle  spese
documentate  di  assistenza  nell'ambito  di  programmi   previamente
concordati; 
    l-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad  una
vita indipendente alle persone con  disabilita'  permanente  e  grave
limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o  piu'
funzioni  essenziali  della  vita,  non  superabili  mediante  ausili
tecnici, le modalita' di realizzazione di  programmi  di  aiuto  alla
persona,  gestiti  in   forma   indiretta,   anche   mediante   piani
personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica
delle prestazioni erogate e della loro efficacia)). 
                              Art. 40.
                         Compiti dei comuni
1. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunita'
montane e le unita'  sanitarie  locali  qualora  le  leggi  regionali
attribuiscano  loro  la  competenza  attuano gli interventi sociali e
sanitari previsti dalla presente legge  nel  quadro  della  normativa
regionale,  mediante  gli accordi di programma di cui all'articolo 27
della legge  8  giugno  1990,  dando  priorita'  agli  interventi  di
riqualificazione,  di  riordinamento  e  di potenziamento dei servizi
esistenti.
2. Gli statuti comunali di cui all'articolo 4 della citata  legge  n.
142  del  1990  disciplinano  le  modalita'  di  coordinamento  degli
interventi di cui  al  comma  1  con  i  servizi  sociali,  sanitari,
educativi  e  di  tempo  libero  operanti  nell'ambito territoriale e
l'organizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con  gli
utenti,  da  realizzarsi anche nelle forme del decentramento previste
dallo statuto stesso.
                              Art. 41. 
Competenze del Ministro per gli affari  sociali  e  costituzione  del
          Comitato nazionale per le politiche dell'handicap 
  1. Il Ministro per gli affari sociali  coordina  l'attivita'  delle
Amministrazioni dello Stato competenti  a  realizzare  gli  obiettivi
della presente legge ed ha compiti  di  promozione  di  politiche  di
sostegno per le persone handicappate e  di  verifica  dell'attuazione
della legislazione vigente in materia. 
  2.  I  disegni  di  legge  del  Governo   contenenti   disposizioni
concernenti la condizione delle persone handicappate sono  presentati
previo concerto con il Ministro per gli affar  sociali.  Il  concerto
con il  Ministro  per  gli  affari  sociali  e'  obbligatorio  per  i
regolamenti e per gli atti di carattere generale adotti in materia. 
  3. Per favorire l'assolvimento dei compiti di cui al  comma  1,  e'
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato
nazionale per le politiche dell'handicap. 
  4. Il Comitato e' composto dal Ministro per gli affari sociali, che
lo presiede, dai Ministri dell'interno, del  tesoro,  della  pubblica
istruzione, della sanita', del lavoro  e  della  previdenza  sociale,
nonche' dai Ministri  per  le  riforme  istituzionali  e  gli  affari
regionali e per il coordinamento delle  politiche  comunitarie.  Alle
riunioni del Comitato possono essere  chiamati  a  partecipare  altri
Ministri in relazione agli argomenti da trattare. 
  5. Il Comitato e' convocato almeno tre volte  l'anno,  di  cui  una
prima della presentazione al Consiglio dei ministri  del  disegno  di
legge finanziaria. 
  6. Il Comitato si avvale di: 
    a) tre assessori scelti  tra  gli  assessori  regionali  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano designati  dalla  Conferenza
dei presidenti delle regioni e  delle  provincie  autonome  ai  sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 4/8; 
    b)   tre   rappresentanti    degli    enti    locali    designati
dall'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani   (ANCI)   e   un
rappresentante degli enti locali designato dalla Lega delle autonomie
locali; 
    c) cinque  esperti  scelti  fra  i  membri  degli  enti  e  delle
associazioni in possesso dei requisiti di cui agli  articoli  1  e  2
della legge 19 novembre 1987,  n.  476,  che  svolgano  attivita'  di
promozione e tutela delle persone handicappate e delle loro famiglie; 
    d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. (1) 
  7.  Il  Comitato  si   avvale   dei   sistemi   informativi   delle
Amministrazioni in esso rappresentate. 
  8. Il Ministro per gli affari sociali, ((ogni due anni, entro il 15
aprile)), presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo
stato di attuazione delle politiche per l'handicap in Italia, nonche'
sugli indirizzi che saranno seguiti. A tal  fine  le  Amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le provincie
autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali trasmettono,  entro
il 28 febbraio di ciascun anno, alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri tutti i dati relativi agli  interventi  di  loro  competenza
disciplinati dalla presente legge. Nel  primo  anno  di  applicazione
della presente legge la relazione e' presentata entro il 30 ottobre. 
  9. Il Comitato, nell'esercizio delle sue funzioni, e' coadiuvato da
una commissione permanente composta da un rappresentante per ciascuno
dei Ministeri dell'interno, delle finanze, del tesoro, della pubblica
istruzione, della sanita', del lavoro  e  della  previdenza  sociale,
dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica,  nonche'
da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri  di
cui uno del Dipartimento per gli affari sociali, uno del Dipartimento
per gli affari  regionali,  uno  del  Dipartimento  per  la  funzione
pubblica. La commissione e' presieduta dal responsabile  dell'Ufficio
per le problematiche della famiglia, della terza eta', dei disabili e
degli emarginati, del Dipartimento per gli affari sociali.(5) 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 21-29 ottobre 1992, n. 406 (in
G.U. 1a s.  s.  4/11/1992,  n.  46)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del sesto comma del presente articolo nella  parte  in
cui, con riguardo alla lettera a), prevede che il Comitato "si avvale
di", anziche' "e' composto da". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373 ha disposto (con l'art. 12,  comma
1)  che  "Sono  attribuite  alla   Presidenza   del   Consiglio   dei
Ministri-Dipartimento  per  gli  affari  sociali  le   funzioni   del
soppresso Comitato nazionale per le politiche  dell'handicap  di  cui
all'art. 41 della legge 5 febbraio 1992, n. 104". 
                            Art. 41-bis. 
     (( (Conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap.) )) 
  ((1. Il Ministro per la solidarieta' sociale, sentita la Conferenza
unificata di cui all' articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto
1997,  n.  281,   promuove   indagini   statistiche   e   conoscitive
sull'handicap e convoca ogni tre anni una conferenza nazionale  sulle
politiche dell'handicap alla quale invita soggetti pubblici,  privati
e del privato sociale che  esplicano  la  loro  attivita'  nel  campo
dell'assistenza  e   della   integrazione   sociale   delle   persone
handicappate. Le conclusioni di tale  conferenza  sono  trasmesse  al
Parlamento anche al fine di  individuare  eventuali  correzioni  alla
legislazione vigente)). 
                            Art. 41-ter. 
                   (( (Progetti sperimentali.) )) 
  ((1. Il Ministro per la solidarieta' sociale  promuove  e  coordina
progetti sperimentali aventi  per  oggetto  gli  interventi  previsti
dagli articoli 10, 23, 25 e 26 della presente legge. 
  2. Il Ministro per la solidarieta' sociale,  con  proprio  decreto,
d'intesa con la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri e  le
modalita'  per  la  presentazione  e  la  valutazione  dei   progetti
sperimentali di cui al comma 1 nonche' i criteri per la  ripartizione
dei fondi stanziati per il  finanziamento  dei  progetti  di  cui  al
presente articolo)). ((8)) 
 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  La L. 21 maggio 1998, n. 162, ha disposto (con l'art. 1,  comma  2)
che "Il decreto del Ministro  per  la  solidarieta'  sociale  di  cui
all'articolo 41-ter, comma 2, della legge 5 febbraio  1992,  n.  104,
introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, e' emanato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge." 
                              Art. 42.
                        Copertura finanziaria
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
gli affari sociali, e' istituito il Fondo  per  l'integrazione  degli
interventi  regionali  e  delle  provincie  autonome  in  favore  dei
cittadini handicappati.
2. Il Ministro per gli affari sociali provvede, sentito  il  Comitato
nazionale per le politiche dell'handicap di cui all'articolo 41, alla
ripartizione annuale del Fondo tra le regioni e le provincie autonome
di Trento e di Bolzano, in proporzione al numero degli abitanti.
3.  A partire dal terzo anno di applicazione della presente legge, il
criterio della  proporzionalita'  di  cui  al  comma  2  puo'  essere
integrato   da   altri   criteri,   approvati  dal  Comitato  di  cui
all'articolo 41, sentita la Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo  Stato,  le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano
di cui all'articolo 12 della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  con
riferimento  a  situazioni  di  particolare concentrazione di persone
handicappate  e  di  servizi  di  alta  specializzazione,  nonche'  a
situazioni di grave arrettratezza di alcune aree.
4.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano
provvedono a ripartire  i  fondi  di  loro  spettanza  tra  gli  enti
competenti a realizzare i servizi, dando priorita' agli interventi in
favore  delle  persone  handicappate in situazione di gravita' e agli
interventi per la prevenzyone.
5. Per le finalita' previste dalla presente legge non possono  essere
incrementate  le  dotazioni  organiche  del personale della scuola di
ogni ordine e grado oltre i limiti  consentiti  dalle  disponibilita'
finanziarie all'uopo preordinate dal comma 6, lettera h).
6.  E' autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per l'anno 1992 e di
lire 150 miliari a decorrere dal  1993,  da  ripartire,  per  ciascun
anno, secondo le seguenti finalita':
a) lire 2 miliardi e 300 milioni per l'integrazione delle commissioni
di cui all'articolo 4;
b)  lire 1 miliardo per il finanziamento del soggiorno all'estero per
cure nei casi previsti dall'articolo 11;
c) lire 4 miliardi per il potenziamento dei servizi di istruzione dei
minori ricoverati di cui all'articolo 12;
d) lire  8  miliardi  per  le  attrezzature  per  le  scuole  di  cui
all'articolo 13, comma 1, lettera b);
e)  lire  2  miliardi  per  le attrezzature per le universita' di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera b);
f) lire 1 miliardo e 600 milioni per l'attribuzione  di  incarichi  a
interpreti   per   studenti  non  udenti  nelle  universita'  di  cui
all'articolo 13, comma 1, lettera d);
g)  lire  4  miliardi  per  l'avvio  della  sperimentazione  di   cui
all'articolo 13, comma 1, lettera e);
h)  lire  19  miliardi  per l'anno 1992 e lire 38 miliardi per l'anno
1993 per l'assunzione di personale docente di sostegno  nelle  scuole
secondarie di secondo grado prevista dall'articolo 13, comma 4;
i)  lire  4  miliardi  e  538 milioni per la formazione del personale
docente prevista dall'articolo 14;
l) lire 2 miliardi per gli  oneri  di  funzionamento  dei  gruppi  di
lavoro di cui all'articolo 15;
m)  lire  5  miliardi  per  i contributi ai progetti per l'accesso ai
servizi radiotelevisi e telefonici previsti all'articolo 25;
n) lire 4 miliardi per un contributo del 20 per cento per la modifica
degli strumenti di guida ai sensi dell'articolo 27, comma 1;
o) lire 20 miliardi per ciascuno  degli  anni  1992  e  1993  per  le
agevolazioni per i genitori che lavorano, previste dall'articolo 33;
p) lire 50 milioni per gli oneri d funzionamento del Comitato e della
commissione di cui all'articolo 41;
q)  lire 42 miliardi e 512 milioni per l'anno 1992 e lire 53 miliardi
e 512 milioni a partire dall'anno 1993 per il finanziamento del Fondo
per  l'integrazione  degli  interventi  regionali  e  delle  province
autonome  in  favore dei cittadini handicappati di cui al comma 1 del
presente articolo.
7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,  pari  a
lire  120  miliardi per l'anno 1992 e a lire 150 miliardi a decorrere
dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
stanziamento  iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
il  1922,  all'uopo  utilizzando  l'accantonamento  "Provvedimenti in
favore di portatori di handicap".
8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                              Art. 43.
                             Abrogazioni
1. L'articolo 230 del testo  unico  approvato  con  regio  decreto  5
febbraio  1928,  n. 577, l'articolo 415 del regolamento approvato con
regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 ed  i  commi  secondo  e  terzo
dell'articolo 28, della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono abrogati.
                              Art. 44.
                          Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno  successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La  presente  legge,  munita  del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 febbraio 1992
                               COSSIGA
                     ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI