In linea con la VI sezione del Consiglio di Stato n. 5317 del 27 ottobre 2014, il TAR Sicilia, sentenza n. 01325/2016 del 27/05/2016, REG.PROV.COLL., N. 00286/2015 REG.RIC., precisato che la violazione della proposta di assegnazione di un docente di supporto secondo il rapporto 1/1 contenuta nel PEI costituiva indice univoco della colpa della pubblica amministrazione, si è, in particolare, ritenuto che il pregiudizio conseguente al ritardato riconoscimento della pienezza delle ore di sostegno si traduceva “nell’impossibilità di godere del supporto necessario a garantire la piena soddisfazione dei bisogni di sviluppo, istruzione e partecipazione del minore, con la conseguenza che la lesione della correlativa situazione soggettiva di vantaggio, di rango costituzionale, dà luogo al diritto al risarcimento del danno esistenziale ex art. 2059 cod. civ.”. I principi surriportati sono stati, peraltro, ribaditi dal Tribunale Sicilia nella recente sentenza n. 439 del 12 febbraio 2015. Nella decisione da ultimo citata, precisato che la violazione della proposta di assegnazione di un docente di supporto secondo il rapporto 1/1 contenuta nel PEI costituiva indice univoco della colpa della pubblica amministrazione, si è, in particolare, ritenuto che il pregiudizio conseguente al ritardato riconoscimento della pienezza delle ore di sostegno si traduceva “nell’impossibilità di godere del supporto necessario a garantire la piena soddisfazione dei bisogni di sviluppo, istruzione e partecipazione del minore, con la conseguenza che la lesione della correlativa situazione soggettiva di vantaggio, di rango costituzionale, dà luogo al diritto al risarcimento del danno esistenziale ex art. 2059 cod. civ.”. Cfr. sent. di questo Tribunale n. 439 del 12 febbraio 2015.