Misure cautelari monocratiche ex 56 cpa – Servizi e interventi di supporto all’istruzione degli alunni con disabilità anno scolastico 2016/2017 – Diritti costituzionali (artt. 32, 34 e 38) di primaria rilevanza – Concessione, per riconoscimento delle esigenze cautelari, del decreto inaudita altera parte.
Pubblicato il 22/02/2017 – N. 00020/2017 REG.PROV.CAU. – N. 00094/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 94 del 2017, proposto da -OMISSIS-, nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato …..;
contro
Comune di YY, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento del Comune di YY denominato “Bando di selezione per il conferimento di incarichi di assistenti specialistici con contratto d’opera per servizi e interventi di supporto all’istruzione degli alunni con disabilità anno scolastico 2016/2017”, con il quale viene predisposta l’assegnazione di un educatore ad personam – assistente alla comunicazione alla minore -OMISSIS-, ex art. 13, comma 3, L. n. 104 del 1992, per un totale di sessanta ore nell’intero anno scolastico, così diminuendo arbitrariamente, e con grave pregiudizio, il monte ore pari a invece a dieci ore settimanali, stabilite con richiesta nr. ….del …./2016 emessa dall’ASP – Neuropsichiatria Infantile di …a a corredo della Diagnosi Funzionale e del P.E.I. validato per la minore;
– di tutti gli atti al precedente presupposti, preparatori, connessi o conseguenziali, anche infraprocedimentali e comunque connessi, lesivi degli interessi dei ricorrenti, tra cui la Delibera di Giunta Comunale del Comune di YYY, n. ….del ….2016, avente per oggetto: Piano di diritto allo studio A.S. 2016/2017, esame ed approvazione;
nonché per l’accertamento
– dell’obbligo del Comune di YY di provvedere all’assegnazione di un educatore ad personam (assistente alla comunicazione) per la minore -OMISSIS- frequentante la scuola materna di YY, per dieci ore settimanali, per l’intero anno scolastico, mediante l’adozione di un provvedimento espresso e con nomina, in difetto, di un Commissario ad acta
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Rilevato come, unitamente all’atto introduttivo del giudizio, parte ricorrente abbia formulato istanza affinché, con decreto inaudita altera parte, venga disposta la nomina di un educatore ad personam (assistente alla comunicazione) per la minore -OMISSIS-, frequentante la scuola materna di YY, per dieci ore settimanali, per l’intero anno scolastico 2016/2017, mediante l’adozione di un provvedimento espresso e con nomina, in difetto, di un Commissario ad acta;
Osservato come, impregiudicata la valutazione in sede collegiale in ordine alla sussistenza dei presupposti per la concessione dell’invocata cautela, si ravvisano, nelle more della trattazione in tale sede, elementi suscettibili di determinare l’immediata adozione di misure suscettibili di sovvenire l’esigenza assistenziale della minore, in ragione della configurazione della posizione giuridica fatta valere in giudizio a tutela di quest’ultima, direttamente presidiata da fondamenti costituzionali (artt. 32, 34 e 38) di primaria rilevanza;
Per l’effetto ritenuto che l’esigenza assistenziale rivendicata con il ricorso all’esame debba trovare immediato soddisfacimento, mediante assegnazione alla minore anzidetta di un educatore ad personam (assistente alla comunicazione), per dieci ore settimanali;
Ulteriormente disposto che, ove a tanto non provveda il Comune intimato, entro giorni 1 (uno) dalla notificazione, o, se anteriore, alla comunicazione in via amministrativa, della presente ordinanza, a tanto provvederà, con funzioni di Commissario ad acta, il responsabile pro tempore dell’Ufficio scolastico regionale per la Calabria, entro il termine di giorni 2 (due) decorrente dallo spirare del termine come sopra indicato per l’adempimento del presente provvedimento da parte del Comune intimato;
Conseguentemente apprezzata, nei limiti dianzi precisati, l’accoglibilità della richiesta all’esame, fino alla Camera di Consiglio dell’8 marzo 2017, alla quale viene fin da ora differita – ai sensi del comma 4 del citato art. 56 e nel rispetto della previsione di cui al precedente art. 55, comma 5 c.p.a. – la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente
P.Q.M.
ACCOGLIE, nei limiti e nei termini di cui in motivazione, l’istanza di misure cautelari monocratiche e, per l’effetto, DISPONE l’adozione delle suindicate misure cautelari fino alla Camera di Consiglio dell’8 marzo 2017, per la quale viene fin da ora fissata la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente, nonché degli altri soggetti nominativamente individuati nella presente pronunzia, manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini ivi indicati.
Dispone altresì che, a cura dell’Ufficio di Segreteria, venga data immediata comunicazione del presente decreto alle parti del giudizio, ancorché non costituite, nonché all’Ufficio scolastico regionale per la Calabria.
Così deciso in Reggio Calabria il giorno 22 febbraio 2017.