Autismo e Vaccini: il nodo gordiano della prova del nesso causale e della multifattorialità nella eziopatogenesi.

Corte di Cassazione, Sez. LAVORO CIVILE, Sentenza n.12427 del 16/06/2016, Presidente VENUTI PIETRO  Relatore NEGRI DELLA TORRE PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 16220-2014 proposto da:

XX, rappresentato ex lege dalla signora YY madre ed amministratrice di sostegno, elettivamente domiciliato in …., presso lo studio dell’avvocato ….., che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro MINISTERO DELLA SALUTE C.F. 80213330584, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso o, a dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia, in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– controricorrente –

avverso

la sentenza n. 1294/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 02/12/2013 R.G.N. 1121/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine rigetto

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 1294/2013, depositata il 2 dicembre 2013, la Corte di appello di L’Aquila respingeva il ricorso per revocazione proposto da XX avverso la sentenza n. 74/2012 della stessa Corte, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Pescare di rigetto della domanda di indennizzo ai sensi della I. n. 210/1992 e di risarcimento del danno che il ricorrente deduceva di aver subito per effetto della vaccinazione contro il morbillo, la rosolia e la parotite cui era stato sottoposto, non avendo il giudice di primo grado, e così quello del gravame, ritenuto la sussistenza di un nesso causale tra la stessa vaccinazione e l’autismo da cui risultava affetto.

La Corte territoriale, pronunciando sul ricorso per revocazione, escludeva la sussistenza degli errori di fatto allegati dal ricorrente: in particolare, era da escludersi il primo errore (avere la Corte ritenuto competenze, nei tecnici incaricati dei successivi accertamenti peritati, in realtà inesistenti), posto che le ritenute abilità per i profili farmacologici e per quelli attinenti la patologia autistica erano effettivamente presenti nelle qualifiche dei consulenti nominati; era poi da escludersi il secondo errore (avere la Corte, travisando le risultanze delle relazioni, ritenuto che l’autismo derivi da un’interruzione nello sviluppo cerebrale in una fase precoce della vita intrauterina, mentre i consulenti avevano posto un’indicazione di multifattorialità nella eziopatogenesi di tale disturbo), atteso che tutti e quattro gli esperti avevano escluso la sussistenza del nesso causale tra quest’ultimo e la vaccinazione; ed infine, quanto al terzo errore revocatorio (avere la Corte ritenuto un ritardo nello sviluppo posturale e nella deambulazione e difficoltà di linguaggio prima della inoculazione del vaccino anziché in epoca posteriore ad essa), osservava la Corte che, in ogni caso, a prescindere dal coevo manifestarsi di tali sintomi rispetto alla data della vaccinazione, si trattava di errore ininfluente ai fini dell’accoglimento del ricorso, avendo il giudice di secondo grado confermato l’insussistenza del nesso causale non già sulla base di tale elemento (che era di mero sostegno) bensì sulla base della letteratura scientifica richiamata come ostativa da tutti i consulenti.

Ha proposto ricorso per la cessazione della sentenza il XX con due motivi;

il Ministero della Salute ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente denuncia motivazione apparente e omesso esame di fatto decisivo (art 360 n. 5), avendo la Corte, chiamata a pronunciarsi sull’errore revocatorio consistito nell’avere, la sentenza n. 74/2012, ritenuto la competenza dei consulenti tecnici di ufficio per i profili farmacologici e per quelli attinenti alla patologia autistica, fornito una motivazione puramente tautologica, con la quale si era limitata a negare la verità dell’assunto senza giustificare la propria decisione.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia motivazione apparente e contraddittoria e omesso esame di fatto decisivo (art. 360 n. 5), avendo la Corte nuovamente fornito una motivazione tautologica, e comunque contraddittoria, laddove aveva escluso l’esistenza di un errore revocatorio in quella parte della sentenza n. 74/2012 che aveva sostenuto esserci unanime valutazione dei consulenti tecnici di ufficio circa l’esclusione nella letteratura scientifica di un nesso tra vaccinazioni e autismo.

Il ricorso deve essere respinto.

E’, infatti, da escludere, con riferimento al primo motivo, la natura solo apparente della motivazione adottata dalla Corte di appello, la quale ha dato conto, sul piano formale, delle competenze di ciascuno dei consulenti incaricati e così dell’ampiezza dell’indagine svolta, caratterizzata dal concorso di distinte ma integrate professionalità, fra cui quella (appartenente al dott. ….) nel settore della neurologia, comprendente lo studio dei disturbi o sindromi del c.d. spettro autistico.

La medesima conclusione si impone con riferimento al secondo motivo, posto che la Corte, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, ha fatto oggetto di specifico e adeguato esame la questione della valutazione, da parte dei consulenti d’ufficio, della sussistenza di un nesso causale tra le vaccinazioni e l’insorgenza del disturbo, dando conto delle posizioni assunte dagli esperti anche sulla base di dettagliati richiami ai loro elaborati.

Il motivo in esame è peraltro inammissibile nella parte in cui deduce la contraddittorietà della motivazione. Ed invero, sotto tale profilo, esso continua a conformarsi allo schema normativo di cui all’art. 360 n. 5 nella versione anteriore alla modifica introdotta con il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in I. 7 agosto 2012, n. 134, pur in presenza di sentenza 2 di appello depositata il 2 dicembre 2013 e, pertanto, in data posteriore all’entrata in vigore della modifica (11 settembre 2012).

Come precisato da questa Corte a Sezioni Unite con le sentenze 7 aprile 2014 n. 8053 e n. 8054, l’art. 360 n. 5 c.p.c., così come riformulato a seguito della novella legislativa, configura un vizio specifico denunciabile per cassazione, costituito dall’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (e cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); con la conseguenza che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4 c.p.c., il ricorrente è tenuto ad indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 3.100,00 di cui 100,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 marzo 2016.