La giurisprudenza costituzionale ha evidenziato in più occasioni l’importanza dell’integrazione scolastica del disabile e la natura di diritto fondamentale dell’istruzione, la cui fruizione è assicurata, in particolare, attraverso “misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicap la frequenza degli istituti d’istruzione” (C.Cost. n. 215 del 1987 – artt. 3, 32, 34 e 38 Cost.).
Con la sentenza del TAR Campania, n.1799 del 4.4.2017, si ha una chiara applicazione del predetto principio nella specifica ipotesi di un ricorso proposto dai genitori di un bambino affetto da disturbi dello spettro autistico.