La concreta attuazione del diritto all’educazione, all’istruzione e all’integrazione scolastica della persona con handicap è assicurata, in via principale, dall’art. 12, comma 5, della LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104: “All’individuazione dell’alunno come persona handicappata ed all’acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato”
Il PDF (Profilo Dinamico Funzionale), secondo quanto disposto dalla Legge 104/1992, deve essere il frutto di un lavoro sinergico alla cui definizione provvedono congiuntamente:
- gli operatori delle unita’ sanitarie locali;
- per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell’insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione.
Il PDF (Profilo Dinamico Funzionale), come normativamente previsto, deve essere redatto con la collaborazione dei genitori della persona handicappata. La partecipazione dei familiari nelle specifiche ipotesi di autismo non è solo necessaria da un punto di vista normativo ma anche e soprattutto da un punto di vista logico e terapeutico. I genitori, infatti, sono le persone che trascorrendo maggior tempo con il figlio ne conoscono, in modo approfondito, le dinamiche relazionali, le stereotipie e tutti gli altri fattori del disturbo della sfera autistica che li vede coinvolti in prima persona. Saranno, inoltre, i genitori un ottimo campanello d’allarme per aggiustare eventualmente il “tiro” di una programmazione in tutto o in parte errata e degli attenti testimoni oculari dei progressi e/o eventuali involuzioni/regressi del figlio durante l’intero percorso scolastico.
Il PDF (Profilo Dinamico Funzionale), ai sensi della citata legge 104/1992, deve contenere ed indicare:
- le caratteristiche fisiche dell’alunno;
- le caratteristiche psichiche dell’alunno;
- le caratteristiche sociali dell’alunno;
- le caratteristiche affettive dell’alunno;
- le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap;
- le possibilità di recupero dell’alunno;
- le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.
Il PDF (Profilo Dinamico Funzionale), “inoltre, indica in via prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che l’alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni) (art. 4, comma 1 d.P.R. 24 febbraio 1994 – Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap)”(TAR Campania, n.1799 del 4.4.2017).
Nella volontà del legislatore, il PDF non è un documento statico che si redige e rimane sempre uguale ed immutato nel tempo. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l’influenza esercitata dall’ambiente scolastico. Tappe fondamentali di questo divenire e mutare del PDF (Profilo Dinamico Funzionale) sono rappresentate dalla conclusione dei cicli di studio:
- conclusione della scuola materna;
- conclusione della scuola elementare;
- conclusione della scuola media;
- durante il corso di istruzione secondaria superiore.
Si tratta di momenti di estrema rilevanza per una persona autistica in quanto rappresentano la fine di un percorso e l’inizio di un altro con tutto ciò che questo passaggio porta con sé in termini di cambiamento (a titolo meramente esemplificativo e non certamente esaustivo): a) edificio scolastico diverso; b) diversi compagni di scuola; c) diversi insegnanti; d) diversi collaboratori scolastici; e) diverse aule e nuovi arredi; f) crescita e sviluppo psico-fisico della persona; e) invecchiamento dei genitori …
In estrema sintesi, queste tappe rappresentano dei momenti di forte cambiamento nella quotidianità della persona affetta da autismo che dovranno essere seguiti con particolare attenzione e i cui effetti, eventualmente, destabilizzanti dovranno essere governati anche grazie al diritto al diritto alla “continuità didattica”, “inteso come diritto a che il docente di sostegno, assegnato ad una classe in cui è inserito un minore disabile, debba permanere nella medesima classe, anche negli anni scolastici successivi. Tale obbligo, ai sensi dell’art. 14 lett. c) della l. 104/92, incombe sul Ministero della Pubblica Istruzione, che provvede, altresì, a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazioni tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore” (TAR Campania, n.1799 del 4.4.2017).
Secondo quanto recentemente affermato e ribadito dal TAR Campania nella citata sentenza “La redazione del PDF è finalizzata alla formulazione di un Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), nella cui definizione i soggetti di cui sopra propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’educazione, all’istruzione ed integrazione scolastica dell’alunno in situazione di handicap. Detti interventi propositivi vengono, quindi, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell’alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell’alunno comunque disponibili, indicandosi non solo il programma che il disabile deve svolgere nell’anno scolastico di riferimento ma anche le figure professionali (docenti e non docenti) che devono supportare il disabile nonché la classe frequentata dallo stesso“.
L’importanza del PDF e del P.E.I. nel sistema di tutela dell’alunno disabile sono quindi evidenti: la mancanza o l’incompletezza dell’uno o dell’altro, determinano di fatto l’impossibilità dell’Amministrazione di provvedere in ordine alla tutela degli alunni con disabilità.
I due “documenti” costituiscono così una parte imprescindibile del complesso sistema che il legislatore ha apprestato per pervenire all’assegnazione degli insegnanti di sostegno agli alunni portatori di handicap grave.
“Ne discende che, nel caso concreto, l’attribuzione al minore, da parte dell’Amministrazione scolastica, di un numero ore di sostegno inferiore a quello indicato nel P.E.I. è senz’altro illegittima“(TAR Campania, n.1799 del 4.4.2017)..