Vaccino sperimentale e autismo: l’assenza di nesso causale è decisivo per la configurabilità della responsabilità medica

Corte di Cassazione, Sezione 3, Civile, Ordinanza, 10 novembre 2020, n. 25272

Responsabilità medica – Vaccino sperimentale – Autismo – Assenza di nesso causale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35490-2018 proposto da:

(OMISSIS), nella qualita’ di amministratore di sostegno della figlia (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

e contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE xxx (EX AUSL (OMISSIS)), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio (OMISSIS);

e contro

(OMISSIS) SPA, gia’ (OMISSIS) SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), presso (OMISSIS) s.r.l. (OMISSIS), in (OMISSIS);

e contro

(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS);

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1526/2018 della CORTE D’APPELLO di xxxxx, depositata il 10/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

RILEVATO

che

(OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e quali legali rappresentanti della figlia minorenne (OMISSIS), convenivano in giudizio la (OMISSIS) s.p.a., casa farmaceutica produttrice di un vaccino sperimentale inoculato alla suddetta bambina, il professor (OMISSIS), responsabile dello studio clinico sperimentale e autore materiale della somministrazione vaccinale, nonche’ la AUSL (OMISSIS), titolare della struttura sanitaria di (OMISSIS) in cui si consumava l’evento lesivo riferito, esponendo che:

– (OMISSIS) era nata senza alterazioni, segno clinico o segnalazione anamnestica di ritardo nelle acquisizioni psicomotorie;

– nel (OMISSIS) era stata sottoposta, su base volontaria, a una vaccinazione sperimentale;

– dopo primi segnali di reazione avversa, un rialzo febbrile e un episodio di otite bilaterale, era stata ricoverata, a circa 25 giorni dalla vaccinazione, con diagnosi di porpora trombocitopenica, e poi dimessa nel (OMISSIS) ma con riscontrata, progressiva regressione del linguaggio fino alla sua completa scomparsa;

– nel (OMISSIS) era stata sottoposta a visita neuropsichiatrica infantile, con diagnosi infausta di autismo;

premesso, altresi’, di non aver avuto un’adeguata informazione per il consenso alla vaccinazione, ed evidenziato il mancato monitoraggio della bimba nei giorni successivi alla somministrazione e il mancato riscontro alle reazioni manifestate, chiedevano, pertanto, il risarcimento dei danni, allegando una correlazione tra l’infermita’ e la sperimentazione medica riferita;

resistevano l’AUSL (OMISSIS), che chiamava in causa le compagnie di assicurazione (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS), queste ultime, (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a.;

il Tribunale separava la causa con la (OMISSIS) s.p.a., in relazione alla sua eccezione di carenza di legittimazione passiva, e rigettava la domanda attorea affermando l’insussistenza del nesso causale e la regolarita’ del consenso informato;

la Corte di appello confermava la decisione di prime cure, evidenziando che:

– l’allegazione di una correlazione tra autismo e non gia’ la vaccinazione bensi’ l’evento anomalo di porpora trombocitopenica, formulata con il gravame, era nuova, al pari del documento, rappresentato da una perizia medica di parte, offerto in produzione solo in secondo grado: trattandosi di nuova “causa petendi” e documento tardivo, la prospettazione era complessivamente inammissibile;

– la mera ipotesi del suddetto consulente di parte, di un’incidenza causale indiretta avvenuta con un danno al sistema nervoso centrale, era anche sfornita di prova, posti gli accertamenti sanitari effettuati nel periodo del ricovero esitato con una dimissione per risoluzione del quadro clinico;

– non emergevano neppure ambiguita’ della scheda di consenso informato, poiche’ era indicata la possibilita’ di “effetti avversi (negativi) che attualmente non si conoscono”;

avverso questa decisione ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), quale amministratore di sostegno di (OMISSIS), articolando due motivi, corredati da memoria;

hanno resistito con controricorso (OMISSIS), l’AUSL di xxx, i (OMISSIS), e la (OMISSIS), s.p.a., gia’ La (OMISSIS) s.p.a.;

l’azienda sanitaria e la (OMISSIS) hanno altresi’ depositato memorie.

RILEVATO

che:

con il primo motivo del ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 116, 345 c.p.c., articoli 40 e 41 c.p., poiche’ la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che le stesse risultanze peritali officiose avevano concluso per una verosimile correlazione tra la somministrazione vaccinale e la sindrome clinica di porpora diffusa ovvero trombocitopenica, rispetto alla quale l’autismo, come argomentato dalla consulenza medica di parte prodotta in seconde cure, era stato un epifenomeno, laddove la domanda era restata quella di risarcimento di ogni voce di danno correlabile eziologicamente ai fatti storici riportati e risultati;

con il secondo motivo si prospetta la violazione degli articoli 13, 32 Cost., articolo 2043 c.c., in uno all’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, poiche’ la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che il consenso dev’essere informato in relazione alla capacita’ di comprensione del soggetto coinvolto, sicche’ avrebbero dovuto rappresentarsi tutte le possibili conseguenze di un atto terapeutico non necessario, assicurandosi del reale intendimento del consenziente, al contempo dovendo tenersi nel conto che l’adempimento dell’obbligazione contrattuale in parola avrebbe dovuto essere pienamente provato dalla controparte debitrice;

Rilevato che:

preliminarmente va affermata la tempestivita’ del ricorso;

la data di notifica risultante dalla relata e’ il 10 ottobre 2018, posto che si tratta della ricezione da parte della stessa ad opera del destinatario poi impugnante;

la giurisprudenza evocata dalla difesa dei (OMISSIS) e’ del tutto estranea alla fattispecie, riferendosi alla notifica del ricorso (Cass., 30/04/2015, n. 8824) ovvero al caso, ancor piu’ specifico, di colui che proponga due ricorsi per cassazione, uno inammissibile per carenze proprie (nel caso, violazione dell’articolo 366 c.p.c., ammessa dalla medesima parte) e un secondo con consegna oltre 60 giorni dopo la consegna per la notifica del primo gravame (Cass., 17/01/2014, n. 883, peraltro superata da Cass., 07/05/2015, n. 9258, che ha chiarito come la notificazione di una sentenza o di una prima impugnazione -nella specie, non iscritta a ruolo e, quindi, seguita dalla notifica di una seconda impugnazione – evidenziano la conoscenza legale del provvedimento impugnato e fanno, pertanto, decorrere il termine breve a carico del notificante solo dal momento del perfezionamento del procedimento di notificazione nei confronti del destinatario, atteso che, da un lato, il principio di scissione soggettiva opera esclusivamente per evitare al notificante effetti pregiudizievoli derivanti da ritardi sottratti al suo controllo e, dall’altro lato, la conoscenza legale rientra tra gli effetti bilaterali e deve, quindi, realizzarsi per entrambe le parti nello stesso momento);

nel merito cassatorio vale cio’ che segue;

il primo motivo e’ in parte inammissibile, in parte fondato;

la Corte territoriale ha rilevato che il fatto costitutivo della domanda risarcitoria, cristallizzatosi in primo grado, era l’addebito di relazione eziologica tra autismo e vaccinazione sperimentale, smentito dall’istruttoria;

la prospettazione del nesso tra somministrazione e porpora diffusa ovvero trombocitopenica era quindi estraneo al perimetro quale definito dalla domanda, sia, quindi, sotto il profilo della mediazione eziologica dell’assunto epifenomeno, sia come lesione in se’, perche’ non di quell’evento lesivo si discorreva, conclusivamente, nella pretesa quale ricostruita;

la parte, al contempo, nel censurare dunque l’interpretazione della domanda;

a) non riporta il tenore della citazione, essendo evidente che non basta un inciso narrativo (quale quello cui si allude a pag. 12 del ricorso);

b) critica un accertamento di fatto, quale la ricostruzione della domanda effettuata dal giudice di merito;

sub a) va ricordato che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimita’ ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilita’ del motivo di censura, per cui il ricorrente non e’ dispensato dall’onere di dettagliare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale precisazione dev’essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, a norma dell’articolo 366 c.p.c., n. 6, sicche’ il ricorrente non puo’ limitarsi a rinviare all’atto in parola o riportarne un segmento, ma deve riportarne il contenuto nella compiuta misura necessaria (cfr. Cass., 25/09/2019, n. 23834Cass., 29/09/2017, n. 22880);

sub b), deve osservarsi che l’erronea interpretazione delle domande e delle eccezioni non pone in discussione un significato normativo ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, puo’ essere esaminato in sede di legittimita’ soltanto sotto il profilo, qui non sollevato, del vizio di motivazione, entro i limiti in cui tale sindacato e’ ancora consentito dal vigente articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (Cass., 03/12/2019, n. 31546), fermo l’ulteriore limite ex articolo 348 ter c.p.c., comma 5;

il secondo motivo e’ inammissibile;

la Corte territoriale ha accertato in fatto che il consenso informato era stato correttamente acquisito, valutato che:

a) era noto trattarsi di vaccinazione sperimentale;

b) era stata evidenziata la possibilita’ di eventi avversi sconosciuti, da porre in correlazione con la natura dell’inoculazione dei vaccini P31 e P32 in concomitanza con l’MMR vaccino anti morbillo, parotite e rosolia (pag. 16 della sentenza);

la censura sottende quindi una rilettura istruttoria;

a cio’ si aggiunge che, trattandosi di c.d. doppia conforme da parte dei due giudici di merito, all’ammissibilita’ della censura sotto il profilo dell’omesso esame, osta l’articolo 348 ter c.p.c., comma 5;

nell’ipotesi, il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilita’ della censura – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., 22/12/2016, n. 26774, Cass., 06/08/2019, n. 20994), come qui non e’ stato fatto;

ne consegue il rigetto;

le spese possono compensarsi in ragione dell’eccezionalita’ della vicenda.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.