Nei meandri della normativa tributaria si rinvengono delle disposizioni a favore persone con disabilità e per i loro familiari attraverso la previsione di alcune agevolazioni fiscali.
Obiettivo di questa “Guida Pratica” è quella di mettere in evidenza, in modo sintetico, dette disposizioni di favore e, in particolare in questo contributo, le regole e le modalità da seguire per richiedere l’esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà
Il presente contributo trova la sua fonte nella GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE CON DISABILITA’ (aggiornata al gennaio 2017) redatta dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio Comunicazione Sezione Pubblicazioni on line (Link alla Fonte) e nel comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104/1992 e circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2012.
Leo Stilo
I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili (appartenenti alle categorie indicate nella tabella), sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà.
L’esenzione non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi.
Il beneficio è riconosciuto sia per la prima iscrizione al PRA di un veicolo nuovo sia per la trascrizione di un passaggio di proprietà di un veicolo usato.
L’esenzione deve essere richiesta esclusivamente al PRA territorialmente competente e spetta anche in caso di intestazione del veicolo al familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico.
Chi ne ha diritto ?
Possono usufruire delle agevolazioni:
1. non vedenti e sordi
2. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento
3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
4. disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
I disabili elencati ai punti 2 e 3 sono quelli che hanno un grave handicap (comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104/1992), certificato con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap presso l’Asl.
I disabili indicati al punto 4 sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”. Solo per quest’ultima categoria di disabili il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo.
ATTENZIONE
Le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili.
Se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un suo familiare (possiede cioè un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro), può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile.
Per quali veicoli?
Non è agevolabile l’acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle “minicar” che possono essere condotte senza patente.