Indennità di comunicazione: per la Cassazione irrilevanti autismo e sindrome di down.

Per la Corte di Cassazione la concessione dell’indennità di comunicazione disciplinata dalle disposizioni di cui agli artt. 4, I. n. 508/1988, e 1, comma 2, I. n. 381/1970 presuppone che la difficoltà di comunicazione da cui è affetto il richiedente sia derivata da una menomazione dell’udito, congenita o acquisita in età evolutiva, che gli abbia impedito l’apprendimento del linguaggio parlato (c.d. sordi prelinguali).

In altre parole la Suprema Corte ha puntualizzato che il “fatto costitutivo del diritto è quella sordità che, essendo stata contratta prima dell’apprendimento del linguaggio, ha impedito all’invalido di acquisire quest’ultimo secondo il processo evolutivo normale (così espressamente Cass. n. 22290 del 2014, sulla scorta di Cass. n. 9887 del 2005), non già la sussistenza di altre infermità che abbiano comunque ostacolato o impedito l’apprendimento del linguaggio“.


Corte di Cassazione, Sez. LAVORO CIVILE

Sentenza n.7519 del 23/03/2017

udienza del 07/12/2016, Presidente MAMMONE GIOVANNI  – Relatore CAVALLARO LUIGI

SENTENZA sul ricorso 11336-2011 proposto da:

XX, nella qualità di f”) genitore nonché di amministratore di sostegno del figlio YY, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato …., giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ….. giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso

la sentenza n. 1552/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 31/12/2010 R.G.N. 618/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito l’Avvocato ….. per delega Avvocato ….;

udito l’Avvocato ….per delega orale Avvocato ….;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ….che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO

Con sentenza depositata il 31.12.2010, la Corte d’appello di Catanzaro confermava la statuizione di primo grado che aveva rigettato la domanda di XX volta a conseguire l’indennità di comunicazione per i sordi prelinguali in favore del di lui figlio YY, nonostante questi fosse affetto da autismo e ritardo mentale e del linguaggio, limitato a pochi fonemi. Avverso tale pronuncia ricorre XX con un motivo, con cui svolge due censure, illustrate con memoria.

Resiste l’INPS con controricorso.

DIRITTO

Con l’unico motivo di ricorso, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 4, I. n. 508/1988, e 1, comma 2, I. n. 381/1970, nonché vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata ritenuto che la condizione di autismo e di portatore di sindrome di Down, con grave ritardo mentale e del linguaggio (di fatto limitato a pochi fonemi), non costituissero presupposti idonei a vulnerare la comunicazione del proprio figlio minore, sì da guadagnargli la corresponsione dell’indennità oggetto della domanda.

Il motivo è infondato.

Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di chiarire che la concessione dell’indennità di comunicazione disciplinata dalle disposizioni dianzi richiamate presuppone che la difficoltà di comunicazione da cui è affetto il richiedente sia derivata da una menomazione dell’udito, congenita o acquisita in età evolutiva, che gli abbia impedito l’apprendimento del linguaggio parlato (c.d. sordi prelinguali).

Detto altrimenti, il fatto costitutivo del diritto è quella sordità che, essendo stata contratta prima dell’apprendimento del linguaggio, ha impedito all’invalido di acquisire quest’ultimo secondo il processo evolutivo normale (così espressamente Cass. n. 22290 del 2014, sulla scorta di Cass. n. 9887 del 2005), non già la sussistenza di altre infermità che abbiano comunque ostacolato o impedito l’apprendimento del linguaggio.

E poiché, nel caso di specie, la Corte di merito ha accertato che la capacità uditiva del minore è nei limiti della norma, difettano in radice i presupposti per il riconoscimento dell’indennità oggetto della domanda, le infermità di cui è portatore il minore potendo semmai dar luogo, concorrendone gli ulteriori requisiti, alle comuni prestazioni previste a sostegno dell’invalidità civile.

Il ricorso, pertanto, va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, in difetto di idonea dichiarazione ex art. 152 att. c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 2.200,00, di cui C 2.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7.12.2016.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE

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