Corte di Cassazione, Sez. SESTA CIVILE, Ordinanza n.14418 del 14/07/2016, udienza del 24/05/2016, Presidente ARIENZO ROSA Relatore GARRI FABRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso 26810-2014 proposto da:
XX, nella qualità di legale rappresentante della minoreYY, elettivamente domiciliato in …., che lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato ….., giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
nonchè contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in …..presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentata e difesa dagli Avvocati ….., giusta procura speciale;
– resistente –
avverso
la sentenza n. 2522/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 12/03/2014, depositata il 09/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;
udito l’Avvocato …, difensore della parte ricorrente, la quale si riporta agli scritti;
udito l’Avvocato ….., difensore della parte controricorrente, la quale chiede il rigetto.
Fatto e diritto
La Corte di appello di Roma in parziale accoglimento del gravame proposto da XX, legale rappresentante della minore YY, ha riconosciuto il diritto di quest’ultima a percepire l’indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge n. 18 del 1980 a far data dalla revoca del 12 febbraio 2010 e fino al giugno 2011 quando, come accertato dal consulente medico legale nominato in appello, era stato constatato un notevole miglioramento delle condizioni fisiche e funzionali della minore affetta da autismo.
Per la cassazione della sentenza ricorre XX nella sua qualità di legale rappresentante della figlia minore, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per avere la Corte omesso di pronunciare la chiesta condanna al pagamento dei ratei maturati della prestazione riconosciuta con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dovuti per legge.
L’Inps ha depositato procura ai fini della partecipazione all’udienza di discussione. Il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto.
Dalla lettura delle conclusioni formulate nel ricorso in appello ( ma giànel ricorso di primo grado) si evince che l‘odierna parte ricorrente aveva chiesto che all’accertamento del diritto alla prestazione seguisse la condanna dell’Istituto al pagamento dei ratei maturati della prestazione maggiorati degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
Tale domanda è stata del tutto pretermessa dalla Corte di appello che si è limitata ad accertare il diritto dell’invalida alla prestazione senza nulla aggiungere circa la chiesta condanna al pagamento dei ratei maturati e degli accessori.
Per tutto quanto sopra considerato il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 comma 2 c.p.c. la controversia può essere decisa nel merito con la condanna dell’Istituto al pagamento dei ratei per il periodo dal 12.2.2010 al giugno 2011 oltre accessori di legge dalle singole scadenze al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate in dispositivo, vanno distratte in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.
La Corte, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito condanna l’Inps al pagamento dei ratei per il periodo dal 12.2.2010 al giugno 2011 oltre accessori di legge dalle singole scadenze al saldo. …. spese seguono la soccombenza e sono calcolate in e. 2500,00 per compensi professionali, € 100,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie ed accessori come per legge. Spese da distrarsi in favore dell’avvocato ….che se ne è dichiarato antistatario.
Così deciso in Roma il 24 maggio 2016
Il Presidente